Informazione e consultazione dei lavoratori

La Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione della Commissione

Sulla G.U.C.E. C 72 E/68 del 21 marzo 2002 è pubblicata la Risoluzione del Parlamento europeo A5-282/2001 adottata il 4 settembre 2001 sulla relazione della Commissione sullo stato di applicazione della direttiva riguardante l’ istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie ( direttiva 94/45/CE del Consiglio del 22 settembre 1994).
Tale risoluzione si richiama, in particolare, alla proposta di regolamento del Consiglio relativo allo statuto della società europea e alla proposta di direttiva del Consiglio che completa lo statuto stesso per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori e la relazione pubblicata dalla Commissione, intesa quale contributo alla discussione in corso sull’ efficacia della direttiva 94/95/CE ai fini dell’ istituzione di una procedura per l’ informazione e la consultazione nelle imprese insediate in più Stati membri, pur osservando che detta relazione, malgrado essa comprenda una breve valutazione degli atti giuridici attinenti alla trasposizione e all’ applicazione concreta della direttiva, si limita essenzialmente a descrivere le misure di applicazione dei singoli Stati membri. La risoluzione prende atto che il recepimento della direttiva citata negli ordinamenti nazionali entro i limiti stabiliti è avvenuto con risultati sostanzialmente positivi, trovando riscontro già nel numero elevato di comitati aziendali europei istituiti (650) e che a livello UE sono 1800 le imprese che rispondono alle condizioni contemplate dalla direttiva per l’istituzione di un comitato europeo.
In considerazione, però, della valutazione della direttiva che ha evidenziato anche carenze da eliminare ” se si vogliono realizzare gli obiettivi della direttiva stessa “, la Risoluzione del Parlamento europeo ritiene necessario apportare ulteriori miglioramenti, quali:
– una definizione precisa dei concetti di informazione e consultazione dei lavoratori nel senso di uno scambio di opinioni e di un dialogo fra i lavoratori o loro rappresentanti e il datore di lavoro, in modo da consentire ai lavoratori di esercitare un’ influenza reale sul processo decisionale della direzione;
– obbligo ampliato di convocare nei tempi opportuni riunioni straordinarie del comitato aziendale europeo per informare i lavoratori su proposte dell’impresa in materia di ristrutturazioni e di decisioni fondamentali per la permanenza e il futuro dell’impresa e delle sue varie sedi e filiali, onde concedere ai lavoratori o loro rappresentanti tempo sufficiente per esaminare le informazioni fornite dalla direzione e per presentare il loro punto di vista nonché alternative alle proposte della direzione aziendale in forma di pareri; introduzione di procedure rafforzate di consultazione, finalizzate al raggiungimento di un accordo su determinate questioni che interessano in modo particolare i lavoratori ( specialmente licenziamenti collettivi, cessione di imprese e trasferimento dell’ attività produttiva);
– riduzione delle dimensioni delle imprese che rientrano nel campo di applicazione della direttiva, portandole da 1000 a 500 dipendenti per tutta l’impresa e da 150 a 100 per stabilimento in almeno due Stati membri;
– rafforzamento delle disposizioni relative alla protezione e ai diritti dei rappresentanti dei lavoratori affinchè questi ultimi possano accedere liberamente a tutte le sedi e aziende e, senza perdita di salario, possano svolgere i loro compiti e mandati, informare i lavoratori e beneficiare delle possibilità di aggiornamento professionale.
In conclusione, la Risoluzione ribadisce di auspicare l’ istituzione di comitati aziendali su scala mondiale nel caso delle imprese che hanno dipendenti in paesi terzi e accoglie con favore le iniziative avviate da talune imprese per assicurare uguali possibilità di informazione e consultazione del personale in tutti i loro stabilimenti.

Fonte: Eur-Lex

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