– le imprese e gli enti che abbiano prodotto o avviato al recupero o allo smaltimento rifiuti speciali pericolosi; l’unica eccezione è prevista per gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 15 milioni di lire (tali soggetti sono esonerati dall’obbligo di presentazione del Mud);
– le imprese e gli enti che abbiano prodotto o avviato al recupero o allo smaltimento rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni artigianali ed industriali e che, nel caso delle imprese artigiane, abbiano un numero di dipendenti (non di addetti) superiore a tre;
– le imprese e gli enti che abbiano prodotto o avviato al recupero o allo smaltimento rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti o costituiti da fanghi derivanti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, da fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue o dall’abbattimento di fumi;
– i produttori di imballaggi vuoti che abbiano effettuato, nel territorio nazionale, la prima cessione (come definita dal Regolamento Conai) ad un utilizzatore;
– gli autoproduttori di imballaggi, come definiti dal Regolamento Conai;
– i riutilizzatori di imballaggi (cioè chiunque abbia riutilizzato tal quali, nel corso del 2001, prodotti adibiti a contenere e proteggere merci destinate al mercato);
– gli importatori e gli esportatori di imballaggi vuoti e di qualsiasi genere di merci imballate;
– le Autorità portuali, ove siano state istituite, oppure le Autorità marittime, per quanto attiene ai rifiuti prodotti dalle navi;
– chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, con l’eccezione costituita dai soggetti autorizzati allo svolgimento di queste attività in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio;
– i soggetti che svolgono qualsiasi attività di smaltimento o di recupero di rifiuti;
– i commercianti e gli intermediari di rifiuti;
– i Comuni o loro consorzi o comunità montane o aziende speciali, in relazione all’attività di raccolta e gestione di rifiuti urbani e assimilati nonché a quella di gestione di rifiuti speciali;
Non devono, invece, presentare la dichiarazione:
– le imprese e gli enti che abbiano prodotto o avviato al recupero o allo smaltimento rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse dalle lavorazioni artigianali ed industriali;
– le imprese e gli enti che abbiano prodotto o avviato al recupero o allo smaltimento rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani e conferiti al servizio pubblico di raccolta;
– le imprese e gli enti che abbiano conferito al servizio pubblico di raccolta in regime di convenzione rifiuti speciali (pericolosi o meno) non assimilati agli urbani, limitatamente alle quantità e alle tipologie di rifiuti effettivamente conferite al servizio pubblico.
Sono esonerati dalla presentazione del MUD, solo se non hanno rifiuti pericolosi, i soggetti che svolgono le seguenti attività:
– lavorazioni artigianali con non piu’ di 3 dipendenti;
– lavori di demolizione e costruzione;
– commerciali e di servizio (banche, assicurazioni, studi di commercialisti, ecc.);
Sono esonerati dalla presentazione del MUD, anche in presenza di rifiuti pericolosi, i seguenti soggetti:
Gli studi medici, veterinari e dentistici in genere, solo se condotti da professionisti non costituiti in una qualsiasi forma d’impresa.
CHI, DURANTE L’ANNO 2001, NON HA PRODOTTO, TRASPORTATO, RECUPERATO O SMALTITO RIFIUTI, NON DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE.