Agenzia europea per la sicurezza marittima

La Posizione comune n. 33/2002 definita dal Consiglio il 7 marzo 2002

In vista dell’ adozione del regolamento (CE) che istituisce un’ Agenzia europea per la sicurezza marittima, sulla G.U.C.E. C 119 E/27 del 22 maggio 2002 è pubblicata la Posizione (CE) N. 33/2002 definita dal Consiglio il 7 marzo 2002. Infatti, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’ Unione Europea, considerando che nella Comunità sono stati adottati numerosi atti normativi volti a migliorare la sicurezza ed a prevenire l’ inquinamento nei trasporti marittimi, ritengono che per rendere efficaci tali disposizioni devono essere correttamente ed uniformemente applicate in tutto il territorio nazionale. Ritengono, inoltre, che alcuni dei compiti svolti a livello comunitario dovrebbero essere eseguiti da un organismo specializzato di esperti che facciano da supporto tecnico e scientifico e che abbiano solide competenze nell’ ambito della legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima e prevenzione dell’ inquinamento causato dalle navi. Per monitorare tale applicazione e per valutare l’ efficacia delle misure in vigore, occorre pertanto costituire un’ Agenzia europea per la sicurezza marittima, nel quadro delle esistenti strutture istituzionali comunitarie e dell’ attuale equilibrio dei poteri.L’ Agenzia dovrebbe rappresentare, dunque, in termini generali, l’organismo tecnico in grado di fornire alla Comunità i mezzi necessari per intervenire efficacemente al fine di migliorare la sicurezza marittima nel suo complesso e le regole di prevenzione dell’ inquinamento causato dalle navi. L’ Agenzia dovrebbe assistere la Commissione nel costante processo di aggiornamento e sviluppo della legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima e prevenzione dell’ inquinamento causato dalle navi, e dovrebbe fornire il sostegno necessario per assicurare che tale legislazione trovi applicazione in tutto il territorio comunitario in maniera efficace e convergente, assistendo la Commissione nello svolgere i compiti attribuiti a quest’ ultima dalla vigente e futura legislazione comunitaria in materia. Entro cinque anni dalla data in cui l’ Agenzia avrà assunto le proprie funzioni, il consiglio di amministrazione dovrebbe commissionare una valutazione indipendente esterna al fine di valutare l’ impatto con il Regolamento per il quale è stata adottata la presente Posizione comune.

Fonte: Eur-Lex

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