La promulgazione da parte del Presidente della Repubblica della Legge 1 giugno 2002, n. 120.
Nel S.O. n. 129 della Gazzetta Ufficiale n. 142 del 19 giugno 2002 è pubblicata la Legge 1 giugno 2002, n. 120 recante ” Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’ 11 dicembre 1997″. In seguito all’ approvazione da parte della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, il Presidente della Repubblica ha promulgato la citata legge con la quale ” piena ed intera esecuzione è data al Protocollo a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall’ articolo 25 del Protocollo stesso. Il deposito dello strumento di ratifica avverrà, unitamente a quello dell’ Unione europea e degli altri Stati membri della stessa, conformemente a quanto disposto dall’ articolo 4 del Protocollo stesso”. L’ articolo 2 della Legge di ratifica recita che : “1. In attesa e in preparazione delle decisioni e delle norme che saranno adottate dall’ Unione europea in materia di politiche e misure comuni e coordinate di attuazione del Protocollo di Kyoto, al fine di individuare le politiche e le misure nazionali che consentano di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni con il minor costo, entro il 30 settembre 2002 il Ministro dell’ ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell’ economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica ( CIPE ) un piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l’ aumento e l’ aumento del loro assorbimento”, oltre ad una relazione contenente l’ individuazione delle politiche e delle misure finalizzate al raggiungimento di alcuni obiettivi fondamentali, come la riduzione delle emissioni mediante il miglioramento dell’ efficienza energetica del sistema economico nazionale e un maggiore utilizzo delle fonti di energia rinnovabili; all’ aumento degli assorbenti di gas serra conseguenti ad attività di uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e forestali; alla piena utilizzazione dei meccanismi istituiti dal Protocollo stesso per la realizzazione di iniziative congiunte con gli altri Paesi industrializzati ( joint implementation) e con quelli in via di sviluppo ( clean development mechanism); all’ accelerazione delle iniziative di ricerca e sperimentazione per l’ introduzione dell’ idrogeno quale combustibile nei sistemi energetico e dei trasporti nazionali. Il piano di azione nazionale è deliberato dal CIPE e l’attuazione del piano stesso è scadenzata sulla base delle risorse di bilancio preordinate allo scopo.
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