La Direttiva 2002/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002
Considerando che il quinto programma d’ azione della Comunità europea in materia di tutela dell’ ambiente, la cui impostazione generale è stata approvata nella risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 1° febbraio 1993, prevede che vengano compiuti ulteriori sforzi per ridurre significativamente il livello attuale delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore, il Parlamento europeo ed il Consiglio ha adottato la Direttiva 2002/51/CE del 19 luglio 2002 ( pubblicata sulla G.U.C.E. L 252/20 del 20 settembre 2002) riguardante la riduzione del livello delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore a due o a tre ruote, modificando la direttiva 97/24/CE. Ricordiamo che la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997 è una delle direttive particolari previste dal procedimento di omologazione istituito dalla direttiva 92/61/CE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all’ omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote. Con la nuova direttiva, a decorrere dal 1° aprile 2003 gli Stati membri non possono: a) rifiutare l’ omologazione CE per tipo di veicolo a norma, a norma dell’ articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/61/CEE, o b) rifiutare l’ immatricolazione e vietare la vendita o l’ immissione in circolazione di un veicolo, per motivi riguardanti i provvedimenti da adottare contro l’ inquinamento atmosferico, se detti provvedimenti sono conformi alle prescrizioni della direttiva 97/24/CE. L’ articolo 5 della direttiva prevede che i certificati di omologazione ” devono anche confermare la funzionalità dei dispositivi antinquinamento per tutto il normale ciclo di vita dei veicoli a due o a tre ruote a decorrere dal 1° gennaio 2006 per i nuovi tipi di veicoli e dal 1° gennaio 2007 per tutti i tipi di veicoli fino ad una percorrenza di 30.000 km. A tal fine la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di regolamentazione integrativa che definisce il entro il 31 dicembre 2002″. A decorrere dal 1° gennaio 2006 gli Stati membri non potranno più rilasciare l’ omologazione CE e dovranno rifiutare l’ omologazione di portata nazionale per i veicoli a due o a tre ruote se le emissione di CO2 e il consumo di carburante non sono stati rilevati conformemente alle disposizioni pertinenti. E a tale proposito la Commissione dovrà elaborare il metodo per misurare le specifiche di CO2. Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per confermarsi alla nuova direttiva, dovranno essere messe in vigore entro il 1° aprile 2003. L’ Allegato alla direttiva indica le modifiche del capitolo 5 della direttiva 97/24/CE.
Fonte: Eur-Lex
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