Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22 ottobre 2002 il relativo Decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22 ottobre 2002 è pubblicato il Decreto Legislativo 20 settembre 2002, n. 229 recante ” Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche”. Il presente decreto legislativo – come si legge all’ art. 1 – detta disposizioni per assicurare l’ esercizio effettivo del diritto di stabilimento o di libera prestazione dei servizi nei settori di attività descritti nell’ allegato A del decreto stesso. I soggetti beneficiari sono: a) i cittadini degli Stati membri dell’ Unione Europea; b) società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell’ Unione europea ed aventi la sede sociale, l’ amministrazione centrale o il centro di attività principale all’ interno dell’ Unione europea, a condizione che, nel caso in cui abbiano soltanto la sede sociale all’ interno dell’ Unione europea, la loro attività, presenti un legame effettivo e continuato con l’ economia di uno Stato membro dell’ Unione Europea. Alle suddette condizioni, le conoscenze e competenze attestati da diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati da un’ altro Stato membro dell’ Unione europea sono riconosciute in Italia per l’ accesso o l’ esercizio autonomo o subordinato di attività di cui al citato Allegato A del decreto. Per la prima parte delle attività di tale Allegato, se le conoscenze e competenze richieste dalle norme nazionali dello Stato d’ origine o di provenienza attestate da diploma, certificato o altri titoli in possesso del richiedente, vertono su argomenti sostanzialmente diversi per contenuto da quelli contemplati dalla legislazione dello Stato italiano, tenuto conto anche, ove disponibili, dei dispositivi e degli indicatori di trasparenza di cui alla Risoluzione del Consiglio del 15 luglio 1996 sulla trasparenza dei certificati di formazione professionale, il riconoscimento è subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento o di una prova attitudinale di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, a scelta del richiedente.Il decreto citato n. 319/1994 reca ” Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE”. Gli articoli 9 e 10 del decreto attuativo recitano, rispettivamente, che: 1- Il tirocinio di adattamento consiste nell’ esercizio dell’ attività corrispondente alla professione in relazione alla quale è richiesto il riconoscimento, svolta sotto la responsabilità di un professionista abilitato; 2- La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la capacità all’ esercizio della professione, tenendo conto che il richiedente il riconoscimento è un professionista qualificato nel Paese di origine o di provenienza. Saranno le regioni e le province autonome ad individuare l’ autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari.Il riconoscimento ha valore su tutto il territorio nazionale e il relativo procedimento di riconoscimento deve concludersi entro quattro mesi dalla data di presentazione della documentazione completa da parte del beneficiario.
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