La prevenzione in materia di radiazioni ionizzanti (radon)

Le linee guida per le misure di concentrazione di radon in aria nei luoghi di lavoro sotterranei”, messe a punto dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome.

Per sopperire alle carenze dell’ amministrazione statale, e fornire agli “addetti ai lavori” ed in particolare ai datori di lavoro le prime istruzioni per affrontare gli obblighi, già scattati lo scorso marzo, cioè quelli relativi alla misurazione delle concentrazioni di radon per le attività che si svolgono in tunnel, sottovie, catacombe, grotte e, comunque, in luoghi sotterranei, la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome (sito web: www.regioni.it) ha elaborato le ” Linee guida per le misure di concentrazione di radon in aria nei luoghi di lavoro”, il cui testo lo riportiamo nel link. Come si legge in ” Premessa”, le modifiche ed integrazioni apportate dal D.Lgs.26 maggio 2000, n. 241 al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 in materia di radiazioni ionizzanti comportano tra l’ altro l’ introduzione della tutela dei lavoratori nei confronti dei rischi da esposizioni a sorgenti di radiazioni naturali; le attività lavorative considerate sono: – quelle durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento del radon e del toron, o radiazioni gamma o ogni altra esposizione in particolari luoghi di lavoro come quelli precedentemente indicati, in tutti i luoghi di lavoro sotterranei, oppure in superficie in zone ben individuate o in luoghi di lavoro con caratteristiche determinate; – quelle che implicano l’ uso o lo stoccaggio di materiali abitualmente non considerati radioattivi ma che contengono radionuclidi naturali, o che comportano la produzione di residui abitualmente non considerati radioattivi ma che contengono radionuclidi naturali, e che provocano un aumento significativo dell’ esposizione dei lavoratori e/o persone del pubblico; – quelle in stabilimenti termali o quelle connesse ad attività estrattive non disciplinate dal Capo IV; – quelle su aerei, per quanto riguarda il personale navigante. Sono previsti una serie di obblighi per gli esercenti le attività di cui sopra, i quali devono provvedere, a seconda dei casi, a misurazioni di radon e/o a valutazioni di esposizioni nei luoghi di lavoro; in caso di superamento dei livelli di azione fissati nell’ ALLEGATO 1 bis, gli esercenti, oltre a darne comunicazione alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, all’ Agenzia Regionale per la protezione dell’ ambiente e alla Direzione provinciale del lavoro, devono adottare, avvalendosi dell’ Esperto qualificato, azioni di rimedio entro tempi definiti.Gli obblighi per i datori di lavoro interessati decorrono gradatamente nel tempo; i primi adempimenti, che sono scattati nel marzo scorso, riguardano gli esercenti di attività che si svolgono in luoghi di lavoro particolari, quali tunnel, sottovie, catacombe, grotte e luoghi di lavoro sotterranei: si tratta dell’ obbligo di procedere alla misura di concentrazioni di attività di radon in un anno, secondo le linee guida riportate, entro ventiquattro mesi. Per le misurazioni in questione l’ esercente si deve rivolgere ad organismi riconosciuti ai sensi dell’ art. 107, comma 3, del D.Lgs. 230/95 o, nelle more dei riconoscimenti, ad ” organismi idoneamente attrezzati”.

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