La Posizione comune (CE) N. 15/2003 definita dal Consiglio il 20 febbraio 2003, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’ Unione europea C 102 E/1 del 29 aprile 2003.
Sulla Gazzetta ufficiale dell’ Unione europea C 102 E/1 del 29 aprile 2003, è pubblicata la Posizione comune (CE) N. 15/2003 definita dal Consiglio il 20 febbraio 2003 in vista dell’ adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio ( nota come direttiva Seveso II) sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. Ricordiamo che la Direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996 ( pubblicata sulla G.U.C.E. L 10 del 14 gennaio 1997) è stata recepita dalla normativa italiana con il Decreto legislativo 17 agosto 1999,n. 334 ( pubblicato sul supplemento ordinario n. 177/L della Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 1999). Dopo la presentazione da parte della Commissione europea della proposta di modifica del 26 settembre 2002 ( COM (2002)540 definitivo ) della direttiva 96/82/CE ( modifiche già votate in prima lettura dal Parlamento europeo il 3 luglio 2002 e dopo il parere del Comitato delle regioni del 24 aprile 2002), il Parlamento ed il Consiglio europei hanno presentato la Posizione comune (CE) n. 15/2003 definita dal Consiglio il 20 febbraio 2003 in vista dell’ adozione della direttiva di modifica della direttiva 96/82/CE, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’ Unione europea C 102 E/1 del 29 aprile 2003. La proposta di modifica è scaturita dalla Comunicazione sulla ” Sicurezza delle attività minerarie: situazione dopo i recenti incidenti “(COM (2000)664 definitivo) in cui la Commissione definisce tre azioni chiave per una maggiore sicurezza per una maggiore sicurezza delle attività minerarie ( modifica della direttiva Seveso II, un’iniziativa in materia di gestione dei rifiuti in miniera e un documento di riferimento sulle migliori tecnologie disponibili ai sensi della direttiva IPPC ( 96/61/CE) e mira ad includere talune attività delle industrie estrattive, tra cui le strutture adibite allo smaltimento degli sterili. La Posizione comune (CE) definita dal Consiglio il 20 febbraio 2003 considera che, alla luce dei recenti incidenti industriali ( come il versamento di cianuro che ha causato l’ inquinamento del Danubio dopo l’ incidente di Baia di Mare, in Romania, del gennaio 2000; l’ incidente di materiale pirotecnico avvenuto a Enschede, nei Paesi Bassi, nel maggio 2000; l’ esplosione in uno stabilimento di fertilizzanti avvenuta a Tolosa nel settembre 2001), hanno dimostrato che talune attività di deposito e lavorazione nell’ industria mineraria possono provocare gravissime conseguenze; che è stato dimostrato il potenziale di incidenti derivanti dal deposito e dalla fabbricazione di sostanze pirotecniche ed esplosive; che è stato evidenziato il potenziale di incidenti derivante dal deposito di nitrato di ammonio e di fertilizzanti a base di nitrato di ammonio, in particolare di materiale di scarto del processo di produzione o materiale restituito al produttore (detto “off-specs”). La Posizione comune (CE) precisa, fra l’ altro, che le modifiche da introdurre nella nuova direttiva ( Seveso III) dovranno tenere conto della necessità di chiarire e semplificare, la definizione delle sostanze pirotecniche ed esplosive; che le attuali categorie di nitrato di ammonio e di fertilizzanti a base di nitrato di ammonio di cui alla direttiva 96/82/CE dovranno essere riesaminate per includere segnatamente il materiale “off-specs”; e che, anche sulla base della risoluzione della Commissione del 5 luglio 2001, il campo di applicazione della direttiva 96/82/CE sia estesa ai rischi derivanti dalle attività di deposito e lavorazione nell’ industria mineraria.
Fonte: Eur-Lex
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