La disciplina in materia di scarico dei liquami dei frantoi oleari

Il testo della Sentenza emessa il 14 dicembre 2002 dall’ Uffici del Giudice monocratico del Tribunale penale di Terni.

La Sentenza del 14 dicembre 2002, emessa dall’ Ufficio del Giudice monocratico, Dott. Maurizio Santoloci, del Tribunale Penale di Terni, costituisce una articolata, approfondita e completa lezione di giurisprudenza sulla materia specifica della disciplina sullo scarico dei liquami provenienti dall’ attività di molitura delle olive. La citata Sentenza – che riportiamo nella stesura integrale nel link – ha preso origine dalla denuncia dell’ Autorità giudiziaria competente per la tutela dell’ ambiente nei confronti del titolare di un frantoio oleario il quale, abusivamente e senza alcuna minima protezione dell’ area, aveva trasformato una grande buca, adiacente presso lo stesso oleificio,in una specie di discarica di liquami provenienti, appunto, dallo stesso oleificio. La discarica era gestita senza che fossero tenuti i registri di carico e scarico dei rifiuti ed in particolare quelli relativi alle acque di vegetazione, come previsto da una apposita delibera regionale. Nella formulazione della Sentenza di condanna del titolare dell’ oleificio, l’ estensore del Tribunale Penale di Terni, sviluppa con chiarezza le imputazioni che riconducono alla non osservanza della sotto indicata normativa. In epigrafe alla Sentenza si legge che: ” Le acque dei frantoi oleari, di regola insediamenti industriali, sono soggetti alla ordinaria disciplina del combinato disposto del decreto legislativo n. 152/99 sugli scarichi e del decreto legislativo n. 22/97 sui rifiuti, rispettivamente in caso di scarico dei reflui con immissione diretta su corpo ricettore autorizzato o in caso di riversamento in vasca aziendale e successiva gestione del liquame nel contestato del sistema dei rifiuti liquidi costituiti da acque reflue. Lo scarico è soggetto ad autorizzazione mentre il riversamento in vasca è disciplinato dalle norme sul deposito temporaneo e lo stoccaggio; il trasporto dei liquami necessita del formulario e degli adempimenti formali del decreto n. 22/97. La legge 11 novembre 1996, n. 574 che reca ” Norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari”, disciplina soltanto la successiva ed eventuale fase di spandimento dei liquami sul suolo, in deroga all’ avvio dei rifiuti liquidi di acque reflue verso lo smaltimento o il recupero. I “laghetti” aziendali sono disciplinati, secondo i casi e le ipotesi di illegalità, dal sistema normativo inerente il deposito temporaneo, lo stoccaggio e la discarica entro il contesto del decreto n. 22/97 sui rifiuti”:

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