Le norme per l’ impiego di prodotti riciclati nella pubblica amministrazione

Il Decreto interministeriale 8 maggio 2003, n. 203, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2003.

Considerato che la creazione di un mercato per i prodotti derivanti dalle operazioni di riciclaggio rappresenta un obiettivo fondamentale della normativa comunitaria e che l’ ampliamento del mercato dei manufatti e beni ottenuti da materiale riciclato è una componente fondamentale delle attività di gestione dei rifiuti, il Ministro dell’ ambiente e del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive e il Ministro della salute, ha emanato il Decreto 8 maggio 2003, n. 203, recante le ” Norme affinchè gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo”. Tale decreto – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2003 – oltre a richiamarsi in particolare all’ articolo 5 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ( noto anche come ” Decreto Ronchi”), intende dare attuazione all’ articolo 52, comma 56, della Legge 28 dicembre 2001, n. 488 che prevede ” con decreto del Ministro dell’ ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, siano stabilite le metodologie di calcolo, nonché la definizione di materiale riciclato, al fine di consentire alle regioni di adottare le disposizioni necessarie a garantire che il trenta per cento del fabbisogno annuale di manufatti e beni siano realizzati con materiale riciclato”.Come noto, l’ art. 4 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recita che 2 ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale di rifiuti attraverso: a) il reimpiego e riciclaggio; b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti; c) l’ adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l’ impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi; d) l’ utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia. Il decreto c.d. Ronchi ( dal nome dell’ ex ministro dell’ ambiente) recita che il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero e che le autorità competenti debbono promuovere e stipulare accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata con la possibilità di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie ed il ricorso a strumenti economici. Con l’ emanazione del decreto 8 maggio 2003, n. 203, oltre ad indicare le metodologie di calcolo per i destinatari che sono tenuti a coprire il trenta per cento del fabbisogno annuale di manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, istituisce il repertorio del riciclaggio (RR) contenente l’ elenco dei materiali riciclati, l’ elenco dei manufatti e beni in materiale riciclato,, indicante l’ offerta, la disponibilità e la congruità del prezzo. Il repertorio del riciclaggio è tenuto e reso pubblico a cura dell’ osservatorio nazionale dei rifiuti ( ONR). La diffusione via Internet del repertorio del riciclaggio può essere anche consentita a terzi, purchè non a titolo oneroso. L’ elenco ufficiale è comunque quello esclusivamente tenuto e diffuso dall’ osservatorio nazionale dei rifiuti.

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