Rottamazione veicoli: la normativa italiana si adegua alla strategia comunitaria

Il Decreto legislativo 24 giugno 2003,n.209, pubblicato nel S.O.n. 128 della Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2003.

Con l’ emanazione del Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 – pubblicato nel S.O. n. 128 della Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2003 – riguardante l’ attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, la normativa italiana si adegua alle strategie europee di tutela ambientale per quanto concerne la riduzione al minimo dell’ impatto dei veicoli rottamati sull’ ambiente, secondo il principio ” chi inquina paga”. La normativa, al fine di promuovere la prevenzione dei rifiuti provenienti dai veicoli fuori uso, ed in particolare, per prevenire il rilascio nell’ ambiente di sostanze pericolose in esso contenute, per facilitarne il reimpiego ed il riciclaggio e per ridurre la quantità di rifiuti pericolosi da avviare allo smaltimento finale, prevede che il Ministero dell’ ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive, adotti iniziative dirette a favorire: a) la limitazione, da parte del costruttore di veicoli, in collaborazione con il costruttore di materiali ed equipaggiamenti, dell’ uso di sostanze pericolose nella produzione veicoli e la riduzione, quanto più possibile, delle stesse, sin dalla fase di progettazione; b) modalità di progettazione e di fabbricazione del veicolo nuovo che agevolano la demolizione, il reimpiego, il recupero e, soprattutto, il riciclaggio del veicolo fuori uso e dei relativi componenti e materiali, pronuovendo anche lo sviluppo della normativa tecnica del settore; c) l’ utilizzo, da parte del costruttore di veicoli, in collaborazione con il produttore di materiali e di equipaggiamenti, di quantità crescenti di materiale riciclato nei veicoli ed in altri prodotti, al fine di sviluppare il mercato dei materiali riciclati. I costruttori dovranno quindi impegnarsi a progettare e fabbricare il veicolo in modo da agevolarne la demolizione, il reimpiego, il recupero e il riciclaggio. Il decreto legislativo, recependo quanto disposto dalla direttiva, stabilisce che lo stoccaggio e il trattamento dei veicoli fuori uso sia soggetto a rigidi controlli.In questo percorso, le regioni sono chiamate a promuovere iniziative finalizzate al reimpiego, riciclaggio e recupero, anche energetico, dei veicoli a fine vita e dei relativi rifiuti e ad assicurare una adeguata presenza, nel territorio di centri autorizzati per la demolizione, i cui titolari dovranno rilasciare al detentore del veicolo un certificato di rottamazione, completato della descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dall’ impegno a provvedere direttamente alla cancellazione dal PRA, se non ancora effettuata, nonché il trattamento del veicolo. Mentre dal 1 luglio 2003 è vietata la produzione e l’ immissione sul mercato di materiali e di componenti dei veicoli con contenuto di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente, entro il 1° gennaio 2006, invece, con decreto del Ministro dell’ ambiente e della tutela del territorio, di concerto , sulla base di un apposito studio relativo al monitoraggio delle attività di trattamento, predisposto dall’ Agenzia per la protezione dell’ ambiente e i servizi tecnici ( APAT), nonché sulle informazioni fornite dall’ Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, dovranno essere stabilite le modalità atte a garantire il ritiro gratuito dei veicoli fuori uso con valore di mercato nullo o negativo.

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