Entrato in vigore il 21 ottobre il Regolamento 1726/2003 del 22 luglio 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione europea L 249/1 dell’ 1-10-2003.
Dal 21 ottobre 2003 è legalmente vietato, nelle acque europee,il trasporto di prodotti petroliferi pesanti in petroliere a scafo singolo. Lo prevede il Regolamento (CE) n. 1726/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sull’ introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo, pubblicato sulla Gaxzzetta Ufficiale dell’ Uniione Europea L 249/1 del 1 ottobre 2003. Dunque, a partire dalla suddetta data nessuna petroliera a scafo singolo sarà autorizzata a trasportare idrocarburi pesanti da o verso un porto dell’ Unione: Inoltre, viene accelerato il calendario di ritiro delle petroliere a scafo singolo, con la garanzia che saranno immediatamente interdette le petroliere del tipo ” Erika” o ” Prestige” di età superiore a 23 anni. Infine, durante il periodo di eliminazione progressiva, le petroliere di età pari e superiori a 15 anni saranno sottoposte ad ispezioni tecniche complete. Gli sforzi dell’ Unione sono ora rivolti verso la sfera internazionale, affinchè misure analoghe siano adottate da tutti i paesi del mondo, mediante una modifica della convenzione MARPOL 73/78 e che sembra aver trovato la disponibilità delkl’ Organizzazione marittima internazionale (IMO) ad effettuare una riunione supplementare del Comitato per la protezione dell’ ambiente marittimo ( MEPC) nel dicembre 2003. Il naufragio della ” Prestige” ha evidenziato l’ urgenza di ritirare dal servizio le petroliere monoscafo e il problema del gasolio pesante, generalmente trasportato a bordo di vecchie petroliere, costruite ” a scafo singolo” e quindi più esposte a rischi di incidente e conseguentemente a rischi da inquinamento accidentale di idrocarburi nelle acque europee. Già il 20 dicembre 2002, la Commissione aveva deciso di proporre la modifica al regolamento (CE) 417/2002, modifica che è stata adottata, il 22 luglio 2003, con il nuovo Regolamento entrato in vigore il 21 ottobre 2003 e del quale riportiamo il testo integrale nel link. Le modifiche apportate alla normativa vertono, in particolare su tre punti: 1) Il trasporto di prodotti petroliferi pesanti in petroliere monoscafo da o verso porti degli Stati membri dell’ Unione europea è d’ ora in poi vietato e tali prodotti dovranno essere quindi trasportati in petroliere a doppio scafo. Le categorie di idrocarburi pesanti considerate sono il gasolio pesante, il greggio pesante, gli olii usati, nonché il bitume e il catrame. 2) D’ ora in poi l’ Unione europea applicherà norme altrettanto rigorose di quelle in vigore negli Stati Uniti per quanto riguarda l’ eliminazione progressiva delle petroliere a scafo singolo. Le petroliere della categoria 1 sono le navi più vulnerabili e più vecchie. Il termine di utilizzazione di queste petroliere nel quadro del presente regolamento è quindi anticipato dal 2007 al 2005, con un limite di età di 23 anni ( 28 anni secondo la normativa precedentemente in vigore). Le petroliere della categoria 2 – dette petroliere MARPOL – offrono una migliore protezione contro i rischi di arenamento e di collisione. Queste petroliere saranno eliminate entro il 2010, secondo un calendario molto più rigido. Lo stesso calendario si applica anche alle piccole petroliere della categoria 3 ( di portata lorda inferiore a 20.000 o 30.000 tonnellate). 3) Il regime speciale d’ ispezione delle petroliere, inteso a valutare il buono stato strutturale delle petroliere monoscafo che hanno più di 15 anni, sarà applicato in modo più esteso e precoce. Tutte le petroliere a scafo singolo, comprese le più piccole che erano state inizialmente escluse, saranno sottoposte d’ ora in poi al ” regime di valutazione delle condizioni della nave” ( o ” Condition Assessment Scheme”-CAS) a partire dall’ età di 15 anni. Il CAS è un regime supplementare d’ ispezione rafforzata appositamente concepito per individuare le carenze strutturali delle petroliere a scafo singolo.
Fonte: Eur-Lex
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