Pubblicata nel S.O. N. 173 della Gazzetta Ufficiale N. 266 del 15 novembre 2003, la Legge 31 ottobre 2003, n. 306, nota anche come Legge comunitaria 2003.
Con la pubblicazione nel Supplemento Ordinario n. 173 della Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2003 della Legge 31 ottobre 2003, n. 306 è stata data attuazione alle ” Disposizioni per l’ adempimento di obblighi derivanti dall’ appartenenza dell’ Italia alla Comunità europea”. Tale provvedimento legislativo è noto anche come Legge Comunitaria 2003 in quanto il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, o decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comunitarie comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B della legge stessa. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’ articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro com competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’ economia e delle finanze e con gli altri ministri interessati in relazione all’ oggetto della direttiva. In relazione a quanto disposto dall’ art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nella materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l’ attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ ordinamento comunitario e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. Come previsto dall’ art. 3 della Legge comunitaria, al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell’ ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali e amministrative.
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