Il Decreto-Legge 14 novembre 2003, n. 315 emanato in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’ illegittimità di due precedenti decreti legislativi in materia.
In seguito alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 303 del 1° ottobre 2003, con la quale è stata dichiarata, fra l’ altro, la illegittimità costituzionale dell’ articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 ( “Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale”) nella parte in cui per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi, per i quali sia stato riconosciuto in sede di intesa, un concorrete interesse nazionale, non prevede che la Commissione speciale per la valutazione di impatto ambientale sia integrata da componenti designati dalle regioni o province autonome interessate, nonché la illegittimità costituzionale del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198 (” Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del paese, a norma dell’ art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443), e considerato anche che le ragioni di conformazione al giudicato costituzionale sono ravvisabili anche con riferimento alla composizione della Commissione per le valutazioni dell’ impatto ambientale, istituita ai sensi dell’ art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si è manifestata la ” straordinaria necessità” di conformarsi alla predetta sentenza della Corte Costituzionale, emanando il Decreto-Legge 14 novembre 2003, n. 315, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 18 novembre 2003. Si deve sottolineare che sulla illegittimità costituzionale degli articoli ora modificati con il citato decreto-legge avevano fatto ricorso le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,denunciando in particolare la legge 21 dicembre 2001, n. 443 sulla ” Delega al governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive, detta anche ” legge obiettivo” in quanto ” contraddice l’ ulteriore livello di autonomia, spettante alla Provincia ai sensi dell’ art. 117 della Costituzione” e dell’ art.10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, il quale estende alle regioni ad autonomia differenziata le previsioni del Titolo V della Parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie di quelle attribuite. Con la propria sentenza del 1° ottobre 2003, la Corte ha, dunque, dichiarato la illegittimità costituzionale del decreto legislativo 4 dicembre 2002, n. 198 , che si richiama alla norma dell’ art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e l’ articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 nella parte in cui , per le infrastrutture e gli insediamenti strategici, peri quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, non prevede che la commissione speciale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) sia integrata da componenti designati dalle Regioni o Province autonome interessate.
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