Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili

Pubblicato nel S.O. della Gazzetta Ufficiale n.25 del31 gennaio 2004, il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 recante l’ attuazione della direttiva 2001/77/CE del27 settembre 2001.

Il Presidente della Repubblica ha emanato il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recante ” Attuazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa alla promozione dell’ energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’ elettricità “, pubblicato nel S.O. n.17 della Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2004. La direttiva 2001/77/CE è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n.L 238 del 27 ottobre 2001 ed è stata recepita in Italia con la Legge 1 marzo 2002, n. 39 ( Legge comunitaria 2001) dove,all’ art. 43, comma 1,recita che il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge comunitaria, uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva 2001/77/CE, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) individuare gli obiettivi indicativi di consumo futuro di elettricità da fonti rinnovabili di energia sulla base di previsioni realistiche, economicamente compatibili con lo sviluppo del paese;b) prevedere che gli obiettivi…siano conseguiti mediante produzione di elettricità da impianti ubicati sul territorio nazionale, ovvero importazione di elettricità da fonti rinnovabili analoghi a quelli vigenti in Italia e riconoscano la stessa possibilità ad impianti ubicati sul territorio italiano; c) assicurare che i regimi di sostegno siano compatibili con i principi di mercato dell’ elettricità e basarsi su meccanismi che favoriscano la competizione e la riduzione dei costi; d) attuare una semplificazione delle procedure amministrative per la realizzazione degli impianti,nel rispetto delle competenze di Stato,regioni ed enti locali; e) includere, tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili, i rifiuti, ivi compresa la frazione non biodegradabile; f) prevedere che dall’ applicazione di tali disposizioni non derivino nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato”. Tali principi si ritrovano nelle finalità del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2001/77/CE,salvo una sottolineatura tendente a favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili,in particolare per gli impieghi agricoli e per le aree montane. L’ art. 2 del decreto legislativo indica le definizioni delle fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili:le fonti energetiche rinnovabili non fossili ( eolica, solare,geotermica, del moto ondoso,mare motrice,idraulica, biomasse, gas di discarica,gas residuati dai processi di depurazione e biogas).In particolare per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’ agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali ) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani; b) impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili: impianti alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica,ad esclusione,per quest’ ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente, nonché gli impianti ibridi, di cui alla lettera d); c) impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o comunque non assegnabili ai servizi di regolazione di punta: impianti alimentati dalle fonti rinnovabili che non rientrano tra quelli di cui alla lettera b); d) centrali ibride:centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili,sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di combustione; e) impianti di microgenerazione ; f) elettricità prodotta da impianti alimentati esclusivamente con fonti energetiche rinnovabili, calcolate sulla base delle direttive di cui all’ art.11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (attuazione della direttiva 96/92/CE recanti norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica ). Disposizioni specifiche per il solare, sono indicate all’ art. 7 del decreto legislativo.

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