Il Regolamento (CE)n.392/2004 del Consiglio del 24.2.2004-pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea L 61/1 del 3.3.2004 che modifica il Regolamento (CEE)2092/91.
Dopo forti pressioni dei principati Stati membri dell’ Unione Europea, il Consiglio dell’ Unione europea ha modificato le precedenti disposizioni per la produzione , l’ etichettatura e la pubblicità dei prodotti biologici. Infatti, in data 24 febbraio 2004 è stato adottato dal Consiglio stesso il Regolamento (CE) N. 392/2004 che modifica il Regolamento (CEE) n. 2092/91 ” relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’ indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari”. Il Regolamento di modifica – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea L 65/1 del 3 marzo 2004 – stabilisce , fra l’ altro, che si considera che un prodotto reca indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico quando ” nell’ etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, il prodotto stesso, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono descritti con termini che suggeriscono all’ acquirente che il prodotto, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono stati ottenuti conformemente alle norme di produzione di cui all’ art. 6 del Regolamento (CE) n. 2092/91.In particolare, i termini in appresso o i corrispondenti termini derivati ( bio, eco, ecc.)o diminutivi in uso, soli o combinati, sono considerati indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico in tutta la Comunità e in ogni sua lingua, salvo che essi non si applichino ai prodotti agricoli contenuti nelle derrate alimentari o nei mangimi o non abbiano in modo evidente alcun rapporto con tale metodo di produzione”. Inoltre, gli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo i prodotti biologici devono notificare all’ autorità competente dello Stato membro in cui l’ attività è esercitata e assoggettare la loro azienda al sistema di controllo ” gestito da una o più autorità di controllo designate e/o da organismi privati riconosciuti ai quali devono essere soggetti gli operatori. Per quanto riguarda i mangimi ove sia state accertate irregolarità nell’ applicazione delle disposizioni di cui al regolamento(CE) n. 223/2003 del 5 febbraio 2003, concernente i requisiti in materia di etichettatura riferiti al metodo di produzione biologico per i mangimi, è prevista la soppressione delle indicazioni inesatte o fraudolente apposte sui prodotti non biologici. Per l’ intera durata del processo di produzione e di preparazione, i produttori sono soggetti al sistema di controllo di cui sopra.
Fonte: Eur-Lex
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