Limitazione all’ uso di solventi pericolosi in talune vernici per carrozzeria

La Posizione Comune (CE) n. 17/2004 definita dal Consiglio il 7 gennaio 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE C 79 E/1 del 30.3.2004.

La Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea C 79 E/1 del 30 marzo 2004 pubblica la Posizione Comune(CE) N.17/2004 definita dal Consiglio il 7 gennaio 2004 in vista dell’ adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’ uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE sull’ igiene dei prodotti alimentari. Dopo l’ accordo, raggiunto in sede europea alla fine del mese di ottobre 2003, sulla riduzione delle emissioni inquinanti, in particolare per quanto riguarda la composizione dei solventi, per limitare le emissioni di componenti organici volatili nell’ ambiente ( i cosiddetti COV che sono tra i maggiori responsabili delle concentrazioni di ozono negli strati bassi dell’ atmosfera, in particolare nelle giornate calde e soleggiate), il Consiglio dell’ UE, con la definizione della citata Posizione Comune (CE) del 7 gennaio scorso, ha rimesso al Parlamento la direttiva sulle emissioni di COV rilasciate nell’ aria durante l’ esercizio di attività industriali, come la verniciatura di carrozzerie e la stampa ofset, provvedimento destinato,dunque, a modificare la direttiva 1999/13/CE che, ricordiamo, è stata recepita nell’ ordinamento legislativo nazionale con il Decreto 16 gennaio 2004, n. 44 del Ministero dell’ ambiente e della tutela del territorio. La nuova direttiva mira a stabilire nuove soglie massime di utilizzo dei solventi in alcune categorie di rivestimenti. Sempre in base allo schema di direttiva, le etichette dei prodotti che contengono tali sostanze dovranno poi indicare i rischi potenziali di esposizione a solventi e le modalità per utilizzarli in modo appropriato. Resteranno comunque valide le normative nazionali che garantiranno un più elevato livello di protezione della salute dei lavoratori e dei consumatori. Va precisato che la direttiva in via di adozione integra le misure adottate a livello nazionale per assicurare il rispetto dei limite di emissione di COV ed integra, nel contempo, le disposizioni comunitarie in materia di etichettatura di sostanze e preparati chimici. Come specificato nella Posizione Comune, la direttiva mira a limitare il contenuto totale di COV in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria allo scopo di prevenire o ridurre l’ inquinamento atmosferico derivante dal contributo dei COV alla formazione di ozono troposferico. Per conseguire tale obiettivo, la direttiva armonizza le specifiche tecniche di talune pitture e vernici e di taluni prodotti per carrozzeria, di cui all’ allegato I relativo all’ ambito di applicazione. Nell’ allegato II è indicato il contenuto massimo di COV espresso in g/l per pitture pronte all’ uso suddiviso in 12 gruppi di prodotti impiegati come pitture e vernici decorative e in cinque gruppi di prodotti per carrozzeria. Il contenuto massimo fissato per questi ultimi prodotti dovrebbe essere in vigore dal 1° gennaio 2007. Per il mercato delle pitture decorative viene proposta un’ impostazione in due fasi, con specifiche sempre più rigorose da mettere in vigore entro il 1° gennaio 2007 ed entro il 1° gennaio 2010. Al momento dell’ immissione sul mercato, i prodotti di cui all’ allegato I devono essere muniti di etichetta.

Fonte: Eur-Lex

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