Istituzione del cielo unico europeo

Il Regolamento(CE)N.549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 96/1 del 31 marzo 2004.

L’ attuazione della politica comune dei trasporti richiede un sistema di trasporto aereo efficace, che consenta l’ esercizio in condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi di trasporto aereo, agevolando così la libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi. E’ partendo da queste considerazioni che è stato adottato il Regolamento(CE)N. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’ Unione europea del 10 marzo 2004 che stabilisce i principi generali per l’ istituzione del cielo unico europeo. Tale Regolamento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 96/1 del 31 marzo 2004, si prefigge l’ obiettivo di rafforzare, nell’ ambito dell’ iniziativa “cielo unico europeo”, l’ attuale livello di sicurezza e l’ efficienza globale del traffico aereo generale in Europa, di ottimizzare una capacità adeguata alle esigenze di tutti gli utenti dello spazio aereo e di minimizzare i ritardi. Nel perseguimento di tale obiettivo, il presente regolamento mira ad istituire un quadro normativo armonizzato per la creazione del cielo unico europeo entro il 31 dicembre 2004.Gli Stati membri, in conformità delle rispettive legislazioni nazionali, e la Commissione europea istituiscono meccanismi di consultazione per coinvolgere in modo appropriato le parti interessate del cielo unico europeo, ovvero i fornitori di servizi aerei, gli utenti dello spazio aereo, aeroporti, industria manifatturiera e enti rappresentativi del personale. La consultazione delle parti interessate comprende, in particolare, lo sviluppo e l’ introduzione di nuovi concetti e tecnologie nella rete europea di gestione del traffico aereo. Infatti, nell’ elaborazione i provvedimenti necessari all’ istituzione del cielo unico europeo è richiesta un’ ampia consultazione delle parti economiche e sociali. Le prestazioni a livello europeo del sistema dei servizi di navigazione aerea nel suo complesso dovranno essere valutate periodicamente, tenendo debito conto della necessità di mantenere un elevato livello di sicurezza, per verificare l’ efficacia dei provvedimenti adottati e per proporne di nuovi.

Fonte: Eur-Lex

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