Sul trasporto di merci pericolose per ferrovia

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 121/1 del 26 aprile 2004 sono pubblicati gli aggiornamenti degli allegati A e B della direttiva 96/49/CE del Consiglio.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione europea L 121/1 del 26 aprile 2004 sono pubblicati gli Allegati A e B della direttiva 96/49/CE del Consiglio, come annunciato nella direttiva 2001/6/CE della Commissione ( recepita nell’ ordinamento nazionale con il Decreto 18 dicembre 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ) che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 96/49 del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia. La direttiva 96/49/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 ( pubblicata sulla G.U.U.E. L 235 del 17-9-19969 è stata adottata in considerazione che, nel corso degli ultimi anni, il trasporto di merci pericolose per ferrovia è aumentato in maniera significativa, con il conseguente aumento dei rischi in caso di incidenti e che pertanto ” devono essere adottate misure affinché il trasporto di merci pericolose per ferrovia si effettui nelle migliori condizioni di sicurezza possibili”. Tenendo presente che gli Stati membri della Comunità sono parti contraenti della convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF) e che, nell’ appendice B della stessa convenzione vengono definite norme uniformi concernenti il trasporto ferroviario internazionale di merci (CIM) il cui allegato 1 contiene il regolamento relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (comunemente noto come RID e aggiornato con cadenza biennale ), con l’ adozione della direttiva 96/49/CE la Comunità europea ha inteso applicare norme uniformi di sicurezza armonizzate, nel contesto del RID, valide per tutti gli Stati membri.Con la direttiva 2001/6/CE della Commissione del 29 gennaio 2001(pubblicata sulla G.U.U.E. L 30/42 del 1.2.2001) che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE, viene preannunciata la necessità di modificare gli allegati della stessa direttiva, ora pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 121/1 del 26 aprile 2004. Tali allegati, costituiti da 864 pagine di testo, definiscono in particolare: – le merci pericolose il cui trasporto è proibito; – le merci pericolose il cui trasporto è autorizzato e le condizioni riguardanti tali merci ( classificazione delle merci, compresi i criteri di classificazione ed i relativi metodi di prova, l’ utilizzazione degli imballaggi, l’ utilizzazione delle cisterne, compreso il loro riempimento; le procedure di spedizione, comprese la marcatura e l’ etichettatura dei colli e la segnalazione dei mezzi di trasporto, come pure la documentazione e le informazioni richieste; le disposizioni relative a costruzione, prova e approvazione degli imballaggi e delle cisterne; l’ utilizzazione dei mezzi di trasporto, compreso il carico in comune e lo scarico); – l’ esenzione relative alla natura dell’ operazione di trasporto ( ad esempio, al trasporto di gas, al trasporto di carburanti liquidi ); – ai trasporti comportanti un percorso marittimo o aereo; le disposizioni speciali applicabili ad alcune materie ed oggetti. Naturalmente, di particolare importanza risulta la lista delle merci pericolose, ordinata secondo i numeri ONU.

Fonte: Eur-Lex

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