Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L del 30.4.2004 la Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 che modifica la direttiva 1999/13/CE.
La direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici, stabilisce i limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti, compresi i composti organici volatili ( denominati COV), da conseguire entro il 2010 nel quadro della strategia comunitaria integrata per combattere l’ acidificazione e l ‘ozono troposferico, ma non prevede valori limite per le emissioni di questi inquinanti da fonti specifiche. Al fine di integrare le misure adottate a livello nazionale per assicurare il rispetto dei limiti di emissione del COV ed in particolare per quanto riguarda l’ uso dei COV stessi nelle pitture, vernici e prodotti per carrozzeria il cui contenuto determina emissioni significative di COV nell’ atmosfera, contribuendo alla formazione a livello locale e transfrontaliero di ossidanti fotochimici nello strato limite della troposfera, è stata adottata la Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 143/87 del 30 aprile 2004 – relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’ uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE. Il richiamo alla direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell’ 11 marzo 1999, riguardante la limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’ uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti, viene conseguentemente modificata dato che il contenuto dei COV dei prodotti utilizzati per taluni lavori di carrozzeria è ora regolamentato dalla nuova direttiva. La nuova direttiva si applica ai prodotti di cui all’ Allegato 1 e non pregiudica né altera le misure, compresi gli obblighi in materia di etichettatura, adottate a livello comunitario o nazionale per proteggere la salute dei consumatori e dei lavoratori e il loro ambiente di lavoro. Per determinare la conformità ai valori di contenuto massimo di cui all’ Allegato II, devono essere impiegati i metodi analitici di cui all’ Allegato III.Gli Stati membri dovranno recepire la direttiva entro 30 ottobre 2005.
Fonte: Eur-Lex
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