Aggiornata la normativa comunitaria sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose

La Direttiva 2004/73/CE della Commissione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 152/1 del 30 aprile 2004.

Non oltre il 31 ottobre 2005 gli Stati membri della Comunità europea dovranno aggiornare gli elenchi di alcuni allegati della direttiva 67/548/CEE per inserirvi le nuove sostanze che sono state notificate e ulteriori sostanze esistenti e per adeguare al progresso tecnico le voci esistenti, fissando ad esempio i limiti di concentrazione ambientale per talune sostanze. Inoltre dovranno essere modificati i metodi per la determinazione delle proprietà fisico-chimiche, tossiche ed ecotossiche delle sostanze e dei preparati, riducendo al minimo il numero di animali usati a scopi di sperimentazione, conformemente alla direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986. Tutto ciò è previsto dalla corposa (311 pagg) Direttiva 2004/73/CE della Commissione, del 29 aprile 2004 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione europea L 152/1 del 30 aprile 2004 – recante il ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’ imballaggio e all’ etichettatura delle sostanze pericolose ( Testo rilevante ai fini del SEE). Come accennato in precedenza, la direttiva prevede che l’ Allegato 1 della direttiva 67/548/CE debba essere modificato come segue: a) la nota K della prefazione è sostituita dal testo di cui all’ allegato 1A; b) le voci corrispondenti a quelle riprese nell’ allegato IB della presente direttiva sono sostituite dal testo di cui a tale allegato; c) le voci di cui all’ allegato 1C della presente direttiva sono inserite nello stesso ordine delle voci di cui all’ allegato I della direttiva 67/548/CEE; d) le voci recanti i numeri 604-050-00-X, 607-050-00-8, 607-171-00-6 e 613-130-00-3 sono soppresse; e) la voce recante il numero 048-002-00-0 è sostituita dalle voci recanti i numeri 048-002-00-0 e 048-011-00-X di cui all’ allegato 1D della presente direttiva; f) la voce recante il numero 609-006-00-3 è sostituita dalle voci recanti i numeri 048-609-006-00-3 e 609-065-00-5 di cui all’ allegato ID della presente direttiva; g) la voce recante il numero 612-039-00-6 è sostituita dalle voci recanti i numeri 048-612-039-00-6 e 612-207-00-9 di cui all’ allegato ID della presente direttiva. Anche l’ Allegato V della direttiva 67/548/CEE è stato modificato, mediante la sostituzione o l’ aggiunta di testi ai vari capitoli.La nuova versione della nota K, sostituita dall’ allegato 1A, precisa che ” La classificazione “cancerogeno” o “mutageno” non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene 1,3-butadiene in percentuale inferiore allo 0,1% di peso/peso (Einecs n. 203-450-8). Se la sostanza non è classificata come cancerogena o mutagena, devono almeno comparire le frasi S (2-)9-16. La presente nota si applica soltanto a talune sostanze composte derivate dal petrolio contenute nell’ Allegato I”.

Fonte: Eur-Lex

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