Esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

La Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 158/50 del 30 aprile 2004.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 158/50 del 30 aprile 2004 è pubblicata la versione codificata della Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’ esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro ( sesta direttiva particolare ai sensi dell’ art. 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio). L’ osservanza delle prescrizioni minime atte a garantire un maggior livello di salute e di sicurezza, per quanto concerne la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’ esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro costituisce un’ esigenza inderogabile per assicurare la sicurezza e la salute dei lavoratori nonché un livello minimo di protezione per tutti i lavoratori della Comunità, ai fini di chiarezza e razionalità, il Parlamento europeo ed il Consiglio dell’ UE hanno ritenuto opportuno procedere alla codificazione della presente sesta direttiva particolare, tenuto anche conto che la prima direttiva in materia ( 90/394/CEE del Consiglio del 28 giugno 1990) è stata più volte modificata in modo sostanziale. Viene precisato che gli adattamenti di ordine strettamente tecnico dell’ allegato II alla direttiva in funzione del progresso tecnico, dell’ evoluzione di normative o specifiche internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni, sono adottati con la procedura di cui all’ art. 17 della direttiva 89/391/CEE ( la c.d. direttiva quadro in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro). La direttiva 90/394/CEE come modificata dalle direttive di cui all’ allegato IV, parte A della presente direttiva, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione in diritto nazionale, che figurano all’ allegato IV, Parte B della presente direttiva.

Fonte: Eur-Lex

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