Il Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di direttiva concernente alcune sostanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE C 116/1 del 30.4.2004.
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE C 110/16 del 30 aprile 2004 è pubblicato il Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’ arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’ aria ambiente, adottato con 121 voti favorevoli e 2 astensioni, in data 25 febbraio 2004, nel corso della 40a sessione plenaria. Il Comitato, nel prendere atto che la direttiva 96/42/CE del Consiglio, in materia di valutazione e gestione della qualità dell’ aria ambiente ( direttiva quadro sulla qualità dell’ aria) costituisce il contesto per la futura legislazione della Comunità in materia nel cui allegato 1 figurano i criteri e le tecniche di valutazione della qualità dell’ aria ambiente in relazione alla presenza di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici per i quali esiste il sospetto o la certezza che abbiano un effetto cancerogeno sull’ uomo anche se non state individuate le soglie oltre le quali si producono effetti dannosi sulla salute umana. Il Comitato riconosce che, in mancanza di valori limite noti per gli effetti negativi degli inquinanti in questione sulla salute umana, stabilire degli obiettivi è particolarmente difficile. Tenendo conto che tale impatto sulla salute e l’ ambiente è collegato alle loro concentrazioni nell’ aria ambiente e alla deposizione nell’ ambiente terrestre e marino, e considerando che tale deposizione al suolo può compromettere la qualità e la fertilità del terreno e inquinare la vegetazione, il Comitato accoglie la proposta della Commissione europea che prevede un monitoraggio obbligatorio nei casi in cui le concentrazioni misurate oltrepassino i valori limite:- arsenico 6 ng/m3; – cadmio 5 ng/m3; – nickel 20 ng/m3; – benzo(a)pirene ( BaP) 1 ng/m3. Poiché concentrazioni inferiori ai suddetti valori limite comporterebbero solo effetti negativi minimi per la salute umana, ove le soglie di cui sopra non siano oltrepassate, si richiede unicamente un monitoraggio indicativo di tali concentrazioni, in un numero specifico di siti specifici.
Fonte: Eur-Lex
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