Malattie professionali e privacy

Nella Newsletter 10-16 maggio 2004 del Garante per la protezione dei dati personali si sottolinea che nelle denunce all’ INAIL vanno comunicate solo informazioni indispensabili.

Nelle denunce di malattie professionali che i datori di lavoro devono trasmettere all’ INAIL vanno indicate solo informazioni sanitarie relative o collegate alla patologia denunciata e non dati sulla salute inerenti a semplici malesseri accusati o ad assenze registrate nel corso del rapporto di lavoro, non rilevanti per la malattia professionale. Questo è quanto si legge nella Newsletter 10-16 maggio del Garante per la protezione dei dati personali ( vedi link) con la quale vengono ribaditi tali principi, riferendosi ad un caso che ha portato il Garante ad emettere un provvedimento nei confronti della pubblica amministrazione. Il provvedimento ha vietato all’ INAIL di utilizzare i dati sanitari di un’ assicurata e ha disposto il blocco di alcune informazioni relative allo stato di salute presenti negli archivi del datore di lavoro e ricavabili dalle diagnosi contenuti nei certificati dei lavoratori. All’ amministrazione è stato, inoltre, imposto di adottare opportuni accorgimenti per non rendere visibili le diagnosi sulle certificazioni sanitarie detenute.

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