Pubblicato nel S.O. n. 127 della Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 2004 il Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183 sull’ attuazione della direttiva 2002/3/CE.
Nel S.O. n. 127 della Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 2004 è pubblicato il Decreto legislativo 21 maggio 2004, n.183 che attua la Direttiva 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, relativa all’ ozono nell’ aria.Il presente decreto legislativo stabilisce, per l’ inquinante ozono: a) i valori bersaglio, gli obiettivi a lungo termine, la soglia di allarme e la soglia di informazione, al fine di prevenire e ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull’ ambiente; b) i metodi ed i criteri per la valutazione delle concentrazioni di ozono e per la valutazione dei precursori dell’ ozono nell’ aria (ovvero, le sostanze che contribuiscono alla formazione di ozono a livello del suolo); c) le misure volte a consentire l’ informazione del pubblico in merito alle concentrazioni di ozono; d) le misure volte a mantenere la qualità dell’ aria laddove la stessa risulta buona in relazione all’ ozono, e le misure dirette a consentirne il miglioramento negli altri casi; e) le modalità di cooperazione con gli altri Stati membri dell’ Unione europea ai fini della riduzione dei livelli di ozono.Il livello di ozono, ovvero la concentrazione nell’ aria ambiente di un inquinante o deposizione dello stesso su una superficie in un dato periodo di tempo è espressa secondo l’ unità di misura indicata negli allegati da I a VI. I valori bersaglio, per i livelli di ozono nell’ aria ambiente da conseguire, per quanto possibile, a partire dal 2010 sono stabiliti all’ allegato I, parte II. Spetta alle regioni e alle province autonome definire un elenco delle zone e degli agglomerati nei quali i livelli di ozono superano i valori bersaglio.Gli obiettivi a lungo termine per i livelli di ozono nell’ aria sono stabiliti all’ allegato I, parte III, mentre le soglie di allarme e le soglie di informazione per le concentrazioni di ozono nell’ aria sono stabiliti all’ allegato II, parte I. Entro 12 mesi dall’ entrata in vigore del presente decreto legislativo, le regioni e le province autonome dovranno effettuare una valutazione preliminare della qualità dell’ aria per l’ ozono ai fini della prima individuazione delle zone e degli agglomerati di cui all’ art. 3, comma 2, ed all’ art. 4, commi 2 e 5. Ove non sono disponibili misure rappresentative dei livelli di ozono per tutte le zone e gli agglomerati, le regioni e le province autonome dovranno svolgere campagne di misure rappresentative, utilizzando i dispositivi di misurazione previsti dalla normativa vigente.
Approfondimenti