Sulla qualità delle acque di balneazione

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2004 la Legge 28 luglio 2004,n. 192 che,con modificazioni,ha convertito il decreto-legge 4 giugno 2004, n.144.

Il Decreto-legge 4 giugno 2004,n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione, è stato convertito, con modificazioni, nella Legge 28 luglio 2004, n. 192, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2004. Le modificazioni apportate in sede di conversione riguardano : a) il differimento al 31 dicembre 2004 dei termini di cui all’ art. 10-bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003,n.200; b) gli scarichi delle acque meteoriche di di dilavamento derivanti da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive rientranti tra quelle di cui al comma 3-ter e recapitanti in Laguna di Venezia non necessitano di alcuna autorizzazione agli scarichi; c) sono considerate superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive, le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e di movimentazione di automezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali, dove non vengono svolte attività che possono oggettivamente comportare il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali; d) i titolari degli scarichi di cui al comma 2-bis devono presentare entro centottanta giorni i piani di adeguamento al Magistrato delle acque; e) la valutazione dei piani di adeguamento è affidata al Magistrato delle acque il quale avvalendosi di una conferenza di servizi deve esprimersi secondo il regolamento prevista dalla stessa.

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