Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 297/6 del 22/09/ 2004 è pubblicato il Regolamento(CE) n.1653/2004 della Commissione del 21/09/ 2004 recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari.
Il Regolamento (CE) n. 58/2003 ha definito lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari, agenzie esecutive la cui creazione è stata affidata alla Commissione europea. A norma dellart.15 del citato regolamento (CE), il bilancio di funzionamento di tali agenzie copre le spese dellagenzia esecutiva per lesercizio finanziario, mentre è necessario adottare un regolamento finanziario tipo,che le agenzie devono applicare per lesecuzione dei loro stanziamenti di funzionamento,e il cui contenuto deve essere il più vicino possibile al regolamento finanziario generale. Il Regolamento(CE) n. 1653/2004 della Commissione del 21 settembre 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 297/6 del 22 settembre 2004 specifica le norme essenziali applicabili alla formazione e allesecuzione del bilancio di funzionamento delle agenzie di cui al citato regolamento (CE) n. 58/2003. I principi di bilancio di cui al presente regolamento devono rispettare i principi dellunità, della verità del bilancio , dellannualità , del pareggio, dellunità di conto,delluniversalità, della specializzazione,della sana gestione finanziaria e della trasparenza. Entro il 31 marzo di ogni anno lagenzia esecutiva trasmette alla Commissione uno stato di previsione delle proprie spese ed entrate stabilito dal direttore dellagenzia e adottato dal comitato di direzione,nonché gli orientamenti generali che lo giustificano e il proprio programma di lavoro. Per le questioni di bilancio di loro rispettiva competenza, il Parlamento europeo,il Consiglio e la Commissione possono ottenere la comunicazione di qualsiasi informazione e giustificazione pertinente.
Fonte: Eur-Lex
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