Le Agenzie europee per la gestione dei programmi comunitari

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 297/6 del 22/09/ 2004 è pubblicato il Regolamento(CE) n.1653/2004 della Commissione del 21/09/ 2004 recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari.

Il Regolamento (CE) n. 58/2003 ha definito lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari, agenzie esecutive la cui creazione è stata affidata alla Commissione europea. A norma dell’art.15 del citato regolamento (CE), il bilancio di funzionamento di tali agenzie copre le spese dell’agenzia esecutiva per l’esercizio finanziario, mentre è necessario adottare un regolamento finanziario tipo,che le agenzie devono applicare per l’esecuzione dei loro stanziamenti di funzionamento,e il cui contenuto deve essere il più vicino possibile al regolamento finanziario generale. Il Regolamento(CE) n. 1653/2004 della Commissione del 21 settembre 2004 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 297/6 del 22 settembre 2004 –specifica le norme essenziali applicabili alla formazione e all’esecuzione del bilancio di funzionamento delle agenzie di cui al citato regolamento (CE) n. 58/2003. I principi di bilancio di cui al presente regolamento devono rispettare i principi dell’unità, della verità del bilancio , dell’annualità , del pareggio, dell’unità di conto,dell’universalità, della specializzazione,della sana gestione finanziaria e della trasparenza. Entro il 31 marzo di ogni anno l’agenzia esecutiva trasmette alla Commissione uno stato di previsione delle proprie spese ed entrate stabilito dal direttore dell’agenzia e adottato dal comitato di direzione,nonché gli orientamenti generali che lo giustificano e il proprio programma di lavoro. Per le questioni di bilancio di loro rispettiva competenza, il Parlamento europeo,il Consiglio e la Commissione possono ottenere la comunicazione di qualsiasi informazione e giustificazione pertinente.

Fonte: Eur-Lex

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