Fondo per la programmazione dello sviluppo sostenibile

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 26 novembre 2004 è pubblicata la Deliberazione 29 settembre 2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione economica (CIPE) avente come oggetto “ Legge n. 388/2000, articolo 109, modificato dall’articolo 62 della legge n. 448/2001-Fondo per la programmazione dello sviluppo sostenibile al Programma di attività per l’anno finanziario 2003.

Richiamandosi alla legge 28 dicembre 2001, n. 448 e, in particolare, l’art. 62 che, nel modificare il comma 3 dell’art. 109 della legge n. 388/2000 che attribuisce al Ministero dell’ambiente e tutela del territorio la definizione del Programma annuale di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo sostenibile, il Comitato interministeriale per la Programmazione economica(CIPE) ha adottato la Deliberazione 29 settembre 2004 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.278 del 26 novembre 2004 –con la quale è approvato il Programma di attività per l’anno 2003 del citato Fondo per un valore pari a Euro 25.822.845 di cui all’allegato A della Deliberazione. Tale allegato prevede il finanziamento di 10.000.000 di euro per attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla promozione della sostenibilità ambientale , coerenti con le linee guida del Piano nazionale della ricerca approvato dal CIPE il 25 maggio 2000, con priorità allo sviluppo di modelli, valutazione e previsione dell’inquinamento atmosferico in relazione alle condizioni meteoclimatiche e delle emissioni inquinanti; sviluppo di modelli di valutazione e previsione dei cambiamenti climatici, su scala regionale;sviluppo di prototipi ad alta efficienza energetica e a basse emissioni nei settori dell’industria e dei trasporti; sviluppo e sperimentazione di tecniche per la riduzione dell’impiego di prodotti chimici in agricoltura e la promozione dell’agricoltura sostenibile.Il restante importo di 15.822845 euro sarà destinato alla realizzazione di interventi pilota finalizzati al recupero di aree sottoposte a processi di degrado ambientale, come ripristino di aree boschive, recupero e ridestinazione di aree industriali dimesse, recupero ambientale di aree di interesse storico e culturale. Spetterà al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio verificare la corretta e tempestiva attuazione delle iniziative e della valutazione dei risultati conseguiti dai Programmi annuali.

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