Nel S.O. n. 167 della Gazzetta Ufficiale n. 272 del 19 novembre 2004 è pubblicato il Decreto 14 ottobre 2004 del Ministero della Giustizia relativo alle Regole tecnico-operative per luso di strumenti informatici e telematici nel processo civile di cui allart. 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.
Magistrati, avvocati, parti e personale giudiziario, collegati in rete, potranno intervenire direttamente nel processo, trasmettendo comunicazioni, notifiche , atti sottoscritti con firma digitale e consultare lo stato del procedimento, senza recarsi necessariamente in Tribunale.
Infatti, con il Decreto 14 ottobre 2004 pubblicato nel S.O. n. 167 della Gazzetta Ufficiale n. 272 del 19 novembre 2004 il Ministro della Giustizia ha emanato le regole tecnico operative per luso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, lultimo tassello per la partenza del processo telematico.
I principi normativi prevedono che nella trasmissione dei documenti informatici nellambito del processo civile, trovino applicazione tutte le prescrizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 e successive modificazioni. I documenti informatici prodotti nel processo civile sono sottoscritti con firma digitale, nei casi previsti dallart. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.Il documento informatico inviato da un soggetto abilitato esterno è ricevuto dal SICI (cioè il Sistema informatico civile) nel momento in cui il gestore centrale lo accetta e associa lattestazione temporale di cui allart. 21, comma 4. Il documento informatico inviato da un soggetto abilitato interno è ricevuto dal soggetto abilitato esterno, nel momento in cui il gestore centrale riceve la ricevuta breve di avvenuta consegna relativa al documento e associa lattestazione temporale di cui allart. 21, comma 5.
In risposta alle richieste di maggiori tutele della privacy avanzate dal Garante, il Ministro della Giustizia ha affermato che il sistema previsto è sicuro, in quanto la protezione del contenuto dei dati in transito dagli avvocati verso gli uffici giudiziari è garantita dalle tecniche di crittografia allo stato dellarte impiegate.
Infatti, con il Decreto 14 ottobre 2004 pubblicato nel S.O. n. 167 della Gazzetta Ufficiale n. 272 del 19 novembre 2004 il Ministro della Giustizia ha emanato le regole tecnico operative per luso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, lultimo tassello per la partenza del processo telematico.
I principi normativi prevedono che nella trasmissione dei documenti informatici nellambito del processo civile, trovino applicazione tutte le prescrizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 e successive modificazioni. I documenti informatici prodotti nel processo civile sono sottoscritti con firma digitale, nei casi previsti dallart. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.Il documento informatico inviato da un soggetto abilitato esterno è ricevuto dal SICI (cioè il Sistema informatico civile) nel momento in cui il gestore centrale lo accetta e associa lattestazione temporale di cui allart. 21, comma 4. Il documento informatico inviato da un soggetto abilitato interno è ricevuto dal soggetto abilitato esterno, nel momento in cui il gestore centrale riceve la ricevuta breve di avvenuta consegna relativa al documento e associa lattestazione temporale di cui allart. 21, comma 5.
In risposta alle richieste di maggiori tutele della privacy avanzate dal Garante, il Ministro della Giustizia ha affermato che il sistema previsto è sicuro, in quanto la protezione del contenuto dei dati in transito dagli avvocati verso gli uffici giudiziari è garantita dalle tecniche di crittografia allo stato dellarte impiegate.
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