Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 10/18 del 13 gennaio 2005 è pubblicato il Regolamento (CE) n. 37/2005 sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati destinati allalimentazione umana.
In considerazione che la direttiva 92/1/CEE della Commissione, del 13 gennaio 1992, sul controllo
delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati destinati allalimentazione umana contiene prescrizioni per garantire il rispetto integrale delle temperature imposte dalla direttiva 89/108/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di alimenti surgelati e tenuto, altresì, conto che al momento della sua adozione la direttiva 92/1/CEE non stabiliva alcuna norma europea sugli strumenti di controllo delle temperature nei mezzi di trasporto, la Commissione ha ritenuto opportuno adottare il Regolamento (CE) n. 35/2005 del 12 gennaio 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 10/18 del 13 gennaio 2005 che, abrogando la citata direttiva 92/1/CEE , garantisce lapplicabilità delle nuove norme per le apparecchiature di misurazione delle temperature degli alimenti surgelati, conformi ad una serie armonizzata di prescrizioni tecniche. Infatti, a partire dal 1° gennaio 2006, il Regolamento (CE) prescrive che tutti i mezzi di trasporto e i locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati siano dotati di adeguati strumenti di registrazione che misurino, con frequenza e ad intervalli regolari, la temperatura dellaria in cui si trovano i prodotti surgelati. Tali strumenti di misurazione dovranno essere conformi alle norme EN 12830, EN 13485 ed EN 13486. Pur tuttavia , gli strumenti installati fino al 31 dicembre 2005 a norma con la legislazione in vigore prima delladozione del nuovo regolamento possono continuare ad essere utilizzati fino al 31 dicembre 2009 al più tardi.
delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati destinati allalimentazione umana contiene prescrizioni per garantire il rispetto integrale delle temperature imposte dalla direttiva 89/108/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di alimenti surgelati e tenuto, altresì, conto che al momento della sua adozione la direttiva 92/1/CEE non stabiliva alcuna norma europea sugli strumenti di controllo delle temperature nei mezzi di trasporto, la Commissione ha ritenuto opportuno adottare il Regolamento (CE) n. 35/2005 del 12 gennaio 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 10/18 del 13 gennaio 2005 che, abrogando la citata direttiva 92/1/CEE , garantisce lapplicabilità delle nuove norme per le apparecchiature di misurazione delle temperature degli alimenti surgelati, conformi ad una serie armonizzata di prescrizioni tecniche. Infatti, a partire dal 1° gennaio 2006, il Regolamento (CE) prescrive che tutti i mezzi di trasporto e i locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati siano dotati di adeguati strumenti di registrazione che misurino, con frequenza e ad intervalli regolari, la temperatura dellaria in cui si trovano i prodotti surgelati. Tali strumenti di misurazione dovranno essere conformi alle norme EN 12830, EN 13485 ed EN 13486. Pur tuttavia , gli strumenti installati fino al 31 dicembre 2005 a norma con la legislazione in vigore prima delladozione del nuovo regolamento possono continuare ad essere utilizzati fino al 31 dicembre 2009 al più tardi.
Fonte: Eur-Lex
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