Con la Direttiva 2005/8/CE adottata dalla Commissione europea il 27 gennaio 2005 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell UE L 27/44 del 29 gennaio 2005 viene modificato l Allegato 1 della direttiva 2002/32/ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell alimentazione degli animali.
La direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell alimentazione degli animali, impone il divieto di utilizzare a tale scopo prodotti che presentino un contenuto di sostanze indesiderabili superiore ai livelli minimi contemplati nell Allegato 1 della direttiva medesima. Poiché all atto dell adozione della direttiva, la Commissione ha dichiarato che si sarebbe proceduto ad un riesame delle disposizioni contemplate nell allegato 1 sulla base di una valutazione scientifica aggiornata, tenendo conto altresì del divieto di qualsivoglia diluizione dei prodotti destinata all alimentazione degli animali contaminati e non conformi, il legislatore comunitario ha ritenuto opportuno introdurre alcune modifiche al passo con le nuove conoscenze in campo scientifico e tecnico, modificando l allegato stesso attraverso l adozione della Direttiva 2005/8/CE del 27 gennaio 2005 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell UE L 27/44 del 29 gennaio 2005 prevedendo, fra l altro, oltre al chiarimento sul termine foraggio verde, l aggiornamento del valore del tenore di mercurio totale presente nel carbonato di calcio, confermando che il mercurio in forma inorganica è notevolmente meno tossico del mercurio organico, soprattutto il mercurio di metile. Per quanto riguarda il tenore massimo di fluoro, non occorre più fissare il livello massimo all 1%, in quanto la digeribilità e la biodisponibilità di tale sostanza sono migliorate grazie ad un enzima, quale lo fitasi.
Fonte: Eur-Lex
Approfondimenti