Società dell’ informazione: norme e regolamentazioni tecniche

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE C 26/4 del 2 febbraio 2005 sono pubblicate le notifiche di progetti nazionali di regole tecniche ricevute dalla Commissione europea.

La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 prevede una procedura d’ informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole tecniche relative ai servizi della società dell’ informazione. Tra i vari “ considerando” della citata direttiva vi sono quelli che sottolineano la necessità che, per assicurare il buon funzionamento del mercato interno, è opportuno :
-garantire la massima trasparenza delle iniziative nazionali intese ad introdurre norme e regolamenti tecnici;
-che gli ostacoli agli scambi dei prodotti, derivanti dalle regolamentazioni tecniche relative agli stessi, sono ammissibili soltanto se sono necessari per soddisfare esigenze imperative e se perseguono un obiettivo di interesse generale di cui costituiscono la garanzia basilare;
-che è indispensabile che la Commissione disponga, prima dell’ adozione delle disposizioni tecniche, delle necessarie informazioni; che gli Stati membri, che in forza dell’ art.5 del trattato debbono agevolare lo svolgimento dei suoi compiti, debbono pertanto notificare i loro pèrogetti delle regolamentazioni tecniche;
-che tutti gli Stati membri debbono altresì essere informati delle regolamentazioni tecniche progettate da uno di essi;
-che il mercato interno ha lo scopo di assicurare un contesto favorevole alla competitività delle imprese ; che un migliore sfruttamento da parte delle imprese dei vantaggi inerenti a detto mercato esige, in particolare, una maggiore informazione; che, di conseguenza, occorre prevedere la possibilità per gli operatori economici di far conoscere la loro valutazione sull’ incidenza delle regolamentazioni tecniche nazionali progettate dagli altri Stati membri mediante la regolare pubblicazione dei titoli dei progetti notificati e mediante le disposizioni alla riservatezza di tali progetti;
-che, pertanto, è opportuno, ai fini della certezza giuridica, che gli Stati membri rendano pubblico che una regola tecnica nazionale è stata adottata nel rispetto delle formalità della direttiva.
Sulla base delle “ considerazioni” di cui sopra la procedura d’ informazione prevede, dunque, che la Commissione renda note le notifiche dei progetti nazionali di regole tecniche ricevute dagli Stati membri.

Fonte: Eur-Lex

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