La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 78 del 18 febbraio 2005, ha dichiarato incostituzionali le norme che prevedono il rigetto automatico dellistanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario.
Sono incostituzionali le norme che prevedono ilo rigetto automatico dellistanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dal momento della presentazione nei suoi confronti di una denuncia per uno dei reati per i quali sono previsti larresto obbligatorio o facoltativo in fragranza (art. 380 e 381 cod.proc.pen).
Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 78 del 18 febbraio 2005, dichiarando lillegittimità costituzionale lart. 33, comma 7, lett. c) della legge 189/2002 ( Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), e dellart. 1, comma 8, lettera c) del D.L. 195/2002 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari).
Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 78 del 18 febbraio 2005, dichiarando lillegittimità costituzionale lart. 33, comma 7, lett. c) della legge 189/2002 ( Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), e dellart. 1, comma 8, lettera c) del D.L. 195/2002 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari).
Fonte: Corte Costituzionale
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