Fisco: adesione dell’ Italia alla Convenzione OCSE-Consiglio d’ Europa

Nel S.O. n. 25 della Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 2005 è pubblicata la Legge 10 febbraio 2005, n. 19 riguardante l’ “Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d’ Europa ed i Paesi membri dell’ Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico-OCSE, con Allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione.

Con la promulgazione della Legge 10 febbraio 2005,n.19 – pubblicata nel S.O. n. 25 della Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 2005 – il Presidente della Repubblica ha dato piena ed intera esecuzione alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia di fiscale fra gli Stati membri del Consiglio d’ Europa ed i Paesi membri dell’ Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico-OCSE, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, in conformità a quanto disposto dall’ art. 28, paragrafo 3, della Convenzione stessa.
L’ art. 28 della Convenzione recita che:
1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’ Europa e dei Paesi membri dell’ OCSE. Essa sarà sottoposta a ratifica , accettazione e approvazione. Gli strumenti di ratifica , di accettazione o di approvazione saranno depositati presso uno dei Depositari.
2. La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui cinque Stati avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati alla Convenzione, conformemente alle disposizioni del paragrafo 7.
3. Per ogni Stato membro del Consiglio d’ Europa o paese membro dell’ OCSE che esprima in seguito il suo consenso ad essere vincolato alla Convenzione, quest’ ultima entrerà in vigore i primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di ratifica, fi accettazione e di approvazione.
Come indicato al Capitolo I della Convenzione ( Portata di applicazione della Convenzione) l’ oggetto della stessa è l’ assistenza amministrativa in materia fiscale. In particolare, l’ assistenza amministrativa include: a) lo scambio di informazioni, compresi controlli fiscali contestuali e la partecipazione a controlli fiscali svolti all’ estero; b) il recupero di crediti d’ imposta, comprese le misure conservatorie e c) la notifica di documenti. Una Parte fornirà assistenza amministrativa , a prescindere se la persona in oggetto è residente o cittadina di una Parte o di ogni altro Stato.

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