Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 57/15 del 3 marzo 2005 il Regolamento (CE) n. 360/2005 della Commissione del 2 marzo 2005 recante apertura di vendite pubbliche di alcole di origine vinica ai fini dellutilizzazione di bioetanolo nella Comunità.
Considerando che il Regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione del 25 luglio 2000, recante modalità dapplicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo allorganizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato, stabilisce, fra laltro, le modalità dapplicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni e detenute dagli organismi dintervento, a norma degli articoli 92 e 93 del citato regolamento (CE)2000, la Commissione ha ritenuto opportuno adottare il nuovo Regolamento (CE) n. 360/2005 del 2 marzo 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 57/15 del 3 marzo 2005 che prevede la procedura per la vendita al pubblico di alcole di origine vinica ai fini dellutilizzazione nel settore dei carburanti (bioetanolo)allinterno della Comunità, onde ridurre le scorte dello stesso alcole vinico comunitario e garantire, in una certa misura, lapprovvigionamento delle imprese autorizzate. Lalcole vinico comunitario conservato dagli Stati membri è costituito da quantitativi provenienti dagli organismi dintervento francese, spagnolo, italiano e portoghese (lorganismo dintervento italiano è lAGEA di Roma). Il prezzo delle vendite pubbliche dellalcole è di 23,5 euro per ettolitro di alcole al 100%. Gli organismi dintervento degli Stati membri che detengono lalcole posto in vendita dovranno costituire dei controlli adeguati per accertare la natura dellalcole al momento dellutilizzazione finale, come quello di procedere ad un controllo per campione, mediante risonanza magnetica nucleare .
Fonte: Eur-Lex
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