Imballaggi in legno e protezione contro l’introduzione di organismi nocivi ai vegetali

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 56/12 del 2 marzo 2005 è pubblicata la Direttiva 2005/15/CE del Consiglio del 28 febbraio 2005 che modifica l’allegato IV della direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

La citata direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell’8 maggio 2000 concerne le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità. La nuova direttiva 2005/15/CE del Consiglio del 28 febbraio 2005 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 56/12 del 2 marzo 2005 – avente per oggetto la stessa materia, è stata adottata in quanto è previsto che a partire dal 1° marzo scorso siano modificati gli allegati II, III, IV e V come stabilito dalla direttiva 2004/102/CE contenente disposizioni concernenti il legno e i prodotti in legno. Nel caso specifico, i provvedimenti relativi a palette, cassette e paglioli allineano le disposizioni comunitarie alla norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie (ISPM)n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, adottata nel marzo del 2002 dalla quarta commissione ad interim sulle misure fitosanitarie (ICPM). La norma n. 15 stabilisce che gli imballaggi (compresi i paglioli) in legno grezzo di conifere od altro vadano sottoposti a provvedimenti approvati come il trattamento termico (56° C per almeno 30 minuti)o la fumigazione con bromuro di metile. Il legno deve inoltre essere contrassegnato da un marchio specifico che certifichi che il medesimo è stato oggetto di un provvedimento approvato. La norma stabilisce inoltre che i paesi possano richiedere che il materiale da imballaggio in legno importato sia ottenuto da legname scortecciato, in funzione di una “giustificazione tecnica”, e contrassegnato da un marchio. Conseguentemente a tale norma, si è reso necessario modificare gli allegati della direttiva 2000/29/CE, specificando che per quanto riguarda il materiale da imballaggio ottenuto da legname rotondo scortecciato le nuove norme saranno applicate a decorrere dal 1° marzo 2006, in quanto sono in corso ricerche sugli aspetti tecnici della scortecciatura del legno, in particolare per quanto riguarda l’efficacia in termini di “riduzione del rischio di parassiti” se associata a trattamenti. Dobbiamo ricordare che la decisione di posticipare al 1° marzo 2006 l’obbligo di togliere la corteccia dagli imballaggi è conseguente ad un mancato accordo con i 25 paesi membri dell’UE: un differimento che dovrebbe consentire ulteriori ricerche sull’argomento e consentire così di sciogliere la fondatezza tecnica e scientifica circa il possibile veicolare con il legname non scortecciato usato per gli imballaggi agenti patogeni.

Fonte: Eur-Lex

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