Alcole di origine vinica usato come bioetanolo

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 57/15 del 3 marzo 2005 il Regolamento (CE) n. 360/2005 della Commissione del 2 marzo 2005 recante apertura di vendite pubbliche di alcole di origine vinica ai fini dell’utilizzazione di bioetanolo nella Comunità.

Considerando che il Regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione del 25 luglio 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato, stabilisce, fra l’altro, le modalità d’applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni e detenute dagli organismi d’intervento, a norma degli articoli 92 e 93 del citato regolamento (CE)2000, la Commissione ha ritenuto opportuno adottare il nuovo Regolamento (CE) n. 360/2005 del 2 marzo 2005 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 57/15 del 3 marzo 2005 – che prevede la procedura per la vendita al pubblico di alcole di origine vinica ai fini dell’utilizzazione nel settore dei carburanti (bioetanolo)all’interno della Comunità, onde ridurre le scorte dello stesso alcole vinico comunitario e garantire, in una certa misura, l’approvvigionamento delle imprese autorizzate. L’alcole vinico comunitario conservato dagli Stati membri è costituito da quantitativi provenienti dagli organismi d’intervento francese, spagnolo, italiano e portoghese (l’organismo d’intervento italiano è l’AGEA di Roma). Il prezzo delle vendite pubbliche dell’alcole è di 23,5 euro per ettolitro di alcole al 100%. Gli organismi d’intervento degli Stati membri che detengono l’alcole posto in vendita dovranno costituire dei controlli adeguati per accertare la natura dell’alcole al momento dell’utilizzazione finale, come quello di procedere ad un controllo per campione, mediante risonanza magnetica nucleare .

Fonte: Eur-Lex

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