Sostanze controllate consentite per usi essenziali

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 56/25 del 2 marzo 2005 è pubblicata la Decisione della Commissione del 23 febbraio 2005 sull’assegnazione di quantitativi di sostanze controllate consentite per usi essenziali nella Comunità nel 2004 ai sensi del Regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio

Il Regolamento(CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, riguarda le sostanze che riducono lo strato di ozono, come i clorofluorocarburi, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano, idrobromoflurocarburi e bromoclorometano. La Comunità pur avendo provveduto ad eliminare gradualmente la produzione e il consumo di tali sostanze, ogni anno la Commissione deve comunque stabilire gli usi essenziali di queste sostanze controllate, le quantità utilizzabili e le imprese che ne possono fare uso. La decisione IV/25 delle Parti del Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono stabilisce i criteri sulla base dei quali la Commissione determina gli usi essenziali e autorizza la produzione e il consumo necessari a soddisfare gli usi essenziali di sostanze controllate nel territorio di ciascuna delle parti. La decisione XV/8 del citato Protocollo di Montreal autorizza, invece, la produzione e il consumo necessari a soddisfare gli usi essenziali delle sostanze controllate di cui agli allegati A,B e C (sostanze dei gruppi II e III, halon) del suddetto protocollo per le attività di laboratorio e di analisi elencate nell’allegato II della relazione della sesta riunione delle parti e nelle decisioni VII/11 e XI/15 delle parti L’art. 1 della Decisione della Commissione del 23 febbraio 2005 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 56/25 del 2 marzo 2005 – indica le quantità di sostanze controllate dei vari gruppi da utilizzarsi, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2004, per usi medici essenziali e per usi essenziali di laboratorio nella Comunità e per le imprese elencate nell’allegato II, III, IV, V VI, VII e VIII. L’art. 2 della Decisione precisa all’art. 2 che gli inalatori-dosatori contenenti clorofluorocarburi elencati nell’allegato I non possono essere immessi sul mercato nei paesi in cui l’uso dei CFC per questi prodotti non è considerato essenziale, conformemente al paragrafo 3 della decisione XII/2 sulle misure atte a favorire il passaggio ad inalatori-dosatori privi di clorofluorocarburi, adottata in occasione della dodicesima riunione delle parti del protocollo di Montreal.

Fonte: Eur-Lex

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