Sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2005 è pubblicato il Decreto 30 dicembre 2004 del Ministero della salute contenente le norme procedurali per leffettuazione dei controlli anti-doping e per la tutela della salute, ai sensi dellart. 3, comma 1, della Legge 14 dicembre 2000, n. 376.
La Legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping ed in particolare lart. 3, comma 1, lettera b), prevede che la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive determina, anche in conformità delle indicazioni del CIO e di altri organismi ed istituzioni competenti, i casi, i criteri e le metodologie dei controlli antidoping
tenuto conto delle caratteristiche delle competizioni e delle attività sportive stesse . Considerata la necessità di adeguare le norme procedurali che, riferendosi alla legge 376/2000, ha portato allemanazione del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia dei dati personali, che prevedono disposizioni tecniche per leffettuazione di controlli antidoping per la rilevazione di rhuEpo e/o suoi analoghi nelle orine, il Ministero della salute su proposta della Commissione di vigilanza sul doping e per la salute nelle attività sportive espressa in data 21 dicembre 2004 ha ritenuto opportuno emanare il Decreto 30 dicembre 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2005.
Le disposizioni del decreto ministeriale sostituiscono integralmente le disposizioni contenute nel precedente decreto 7 agosto 2002 e vengono adottate le norme procedurali previste dallart. 3, comma 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 alla quale viene data piena applicazione.
Le disposizioni del decreto ministeriale sostituiscono integralmente le disposizioni contenute nel precedente decreto 7 agosto 2002 e vengono adottate le norme procedurali previste dallart. 3, comma 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 alla quale viene data piena applicazione.
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