Il Ministero della salute, richiamandosi alla direttiva 91/414/CEE che stabilisce liter comunitario per limmissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive, è impegnato nellemanazione di vari decreti che prevedono in alcuni casi la proroga autorizzativa e in altri casi la sospensione cautelativa del prodotto, sulla base dei regolamenti (CE) 2076/2002/CE e della decisione 2003/365/CE del 25 luglio 2003.
Il settore della produzione e della vendita dei prodotti fitosanitari è in fermento normativo per le procedure di adeguamento alla direttiva 91/414/CEE, recepita con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194 e del regolamento 2076/2002/CE e la decisione 2003/565/CE del 25 luglio 2003, che definiscono le norme transitorie in materia di registrazione di prodotti fitosanitari sulla base della normativa nazionale e modificano i tempi per la conclusione della revisione comunitaria delle sostanze attive di cui allart. 8, paragrafo 2 della citata direttiva 91/414/CEE.
Conseguentemente, il Ministero della salute ha emanato vari decreti che in alcuni casi prevedono la proroga autorizzativa al 31 dicembre 2008 per quei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che non hanno ancora concluso la revisione comunitaria o per le quali comunque, al momento, le direttive di iscrizione nellallegato I della direttiva 91/414/CEE non sono ancora entrate in vigore.Eil caso di cui al Decreto 14 marzo 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 29 marzo 2005 che proroga temporaneamente lautorizzazione dei prodotti fitosanitari aventi scadenza compresa tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2008 e contenenti sostanze attive presenti sul mercato comunitario alla data del 26 luglio 1993 che non hanno ancora concluso liter di revisione comunitaria e la cui iscrizione allallegato I della direttiva 91/414/CEE non è ancora in vigore.
Altre situazioni si presentano invece in modo più drastico, dove il Ministero della salute è intervenuto decretando la sospensione cautelativa dellautorizzazione allimmissione in commercio e allimpiego dei prodotti fitosanitari a base di certe sostanze attive. Il Decreto 21 febbraio 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2005 ha sospeso cautelativamente prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva flusilarolo. Con successivi altri 4 decreti ministeriali, datati 29 marzo 2005 e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 dell8 aprile 2005, il Ministero della salute, modificando il decreto 31 dicembre 2003, ha stabilito il ritiro delle scorte, giacenti sia presso gli esercizi di vendita sia nei magazzini del fabbricante, dei prodotti fitosanitari a base delle sostanze attive Dinocap, Warfarin, Vinclozolin e Carbedazin per le quali è stata richiesta la classificazione, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2005,n. 65, modificato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, allimballaggio e alletichettatura dei prodotti pericolosi.R icordiamo che in base allart. 11 della citata direttiva 91/414/CEE, uno Stato membro può limitare o proibire provvisoriamente luso e la vendita nel proprio territorio di un prodotto fitosanitario da esso autorizzato se ha valido motivo per ritenere che tale prodotto costituisca un rischio per la salute umana, degli animali o per lambiente.
Conseguentemente, il Ministero della salute ha emanato vari decreti che in alcuni casi prevedono la proroga autorizzativa al 31 dicembre 2008 per quei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che non hanno ancora concluso la revisione comunitaria o per le quali comunque, al momento, le direttive di iscrizione nellallegato I della direttiva 91/414/CEE non sono ancora entrate in vigore.Eil caso di cui al Decreto 14 marzo 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 29 marzo 2005 che proroga temporaneamente lautorizzazione dei prodotti fitosanitari aventi scadenza compresa tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2008 e contenenti sostanze attive presenti sul mercato comunitario alla data del 26 luglio 1993 che non hanno ancora concluso liter di revisione comunitaria e la cui iscrizione allallegato I della direttiva 91/414/CEE non è ancora in vigore.
Altre situazioni si presentano invece in modo più drastico, dove il Ministero della salute è intervenuto decretando la sospensione cautelativa dellautorizzazione allimmissione in commercio e allimpiego dei prodotti fitosanitari a base di certe sostanze attive. Il Decreto 21 febbraio 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2005 ha sospeso cautelativamente prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva flusilarolo. Con successivi altri 4 decreti ministeriali, datati 29 marzo 2005 e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 dell8 aprile 2005, il Ministero della salute, modificando il decreto 31 dicembre 2003, ha stabilito il ritiro delle scorte, giacenti sia presso gli esercizi di vendita sia nei magazzini del fabbricante, dei prodotti fitosanitari a base delle sostanze attive Dinocap, Warfarin, Vinclozolin e Carbedazin per le quali è stata richiesta la classificazione, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2005,n. 65, modificato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, allimballaggio e alletichettatura dei prodotti pericolosi.R icordiamo che in base allart. 11 della citata direttiva 91/414/CEE, uno Stato membro può limitare o proibire provvisoriamente luso e la vendita nel proprio territorio di un prodotto fitosanitario da esso autorizzato se ha valido motivo per ritenere che tale prodotto costituisca un rischio per la salute umana, degli animali o per lambiente.
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