Con la Risoluzione N. 81 del 17 giugno 2005, avente per oggetto: Associazioni dei consumatori Qualifica di ONLUS Articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, lAgenzia delle entrate ha stabilito che le associazioni dei consumatori non possono, in linea generale, assumere la qualifica di ONLUS.
In risposta alle richieste di chiarimenti da parte di associazioni di consumatori in ordine alla possibilità di assumere la qualifica di ONLUS ai sensi dellarticolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e di beneficiare delle connesse agevolazioni fiscali, lAgenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 81 del 17 giugno 2005, che riportiamo nel link, ha precisato che le lattività svolta dalle associazioni dei consumatori, pur costituendo unattività socialmente rilevante, non è riconducibile nei settori individuati dallart. 10 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, né la stessa attività sembra preordinata, di norma, ad arrecare benefici ai soggetti svantaggiati di cui al secondo comma, lettera a) e b) del medesimo articolo.
Resta impregiudicata tuttavia la necessità di accertare caso per caso, in sede di riscontro dei requisiti, le specifiche modalità operative della singola associazione interessata ad assumere la qualifica di ONLUS.
Resta impregiudicata tuttavia la necessità di accertare caso per caso, in sede di riscontro dei requisiti, le specifiche modalità operative della singola associazione interessata ad assumere la qualifica di ONLUS.
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