Giurisprudenza Ambiente e Lavoro: Presentazione Banca Dati

Oltre 4.000 sentenze aggiornate – Offerta speciale valida fino al 31 agosto 2005

La Banca dati di Giurisprudenza coniene oltre 4.000 sentenze aggiornate su ambiente, salute-sicurezza ed igiene del lavoro.
Tra le numerose sentenze inserite recentemente si segnalano in particolare queste importantissime pronunce in materia di Lavoro:
– Cass. Pen., 7/04/2005, n. 12995 sull’omesso versamento del datore di lavoro delle ritenute previdenziali INPS;
– Cass. Pen., 26/05/2004 n. 24055 in materia di preposti;
– Cass. Pen., 26/05/2004, n. 24010 sul coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
– Cass. Pen., 7/05/2004, n. 21682 in tema di obblighi di parapetto e tavola fermapiede;
– Numerose massime di interessanti sentenze in materia sicurezza.

Nella sezione Ambiente, invece, è possibile consultare tra le tante:
– Corte di Cassazione, sezione III Penale, 21 marzo 2005, n. 10907 (pres. Zumbo, est. Sarno, ric. PG presso il Tribunale di Napoli in proc. S.) sul regime giuridico del condono edilizio: in questa pronuncia, la S.C. ha stabilito che in materia di edilizia, dopo la presentazione dell’istanza di condono, la costruzione può essere proseguita soltanto nel rispetto della procedura stabilita dall’articolo 35, comma 15, della L. 47/1985; in difetto, la prosecuzione dei lavori configura un nuovo ed autonomo reato urbanistico;
– Cass. Pen., 3/02/2005, n. 3725 in tema di autorizzazioni ambientali;
– Cass. Pen., 12/11/2004, n. 44249 sulle emissioni da impianti produttivi esistenti;
– Cass. Pen., 28/10/2004, n. 42212 in tema di discarica;
– Cass. Pen., 14/06/2004, n. 26649 sull’inquinamento atmosferico;
– Tante massime di recenti pronunce su tutti i temi ambientali.

E’ d’importanza fondamentale, invece, quanto statuito in materia di Sicurezza dalla Corte di Cassazione, sezione III Penale, 1 aprile 2005, n. 12370 (pres. Grillo, est. Petti, ric. B.) sulla responsabilità degli amministratori delegati per gli infortuni verificatisi in azienda: nel caso di specie, la S.C. ha puntualizzato gli obblighi di questi soggetti, soffermandosi altresì sul rilievo della loro qualifica giuridica e sul connesso apparato sanzionatorio.
La Corte ha innanzitutto definito il ruolo giuridico del datore di lavoro all’interno delle società di capitali: i giudici hanno stabilito che il datore si identifica con quel soggetto effettivamente titolare di quei poteri decisionali e di spesa interni alla società. In altre parole, si tratta del vertice aziendale, impersonificato dal presidente del consiglio di amministrazione, dall’amministratore delegato, da un componente del C.d.A. a cui siano attribuite le connesse funzioni o dal preposto in un determinato stabilimento.
Ciò premesso e stante il principio costituzionale della responsabilità penale personale, detti soggetti sono gli unici responsabili nel caso abbiano commesso determinati illeciti (anche in materia di sicurezza): gli altri consiglieri potranno essere chiamati a rispondere a titolo di concorso con il reo solo qualora abbiano dolosamente o colposamente omesso di vigilare sull’andamento societario o di intervenire in caso di relativi problemi aziendali.

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