Riordino disciplina in materia ambientale (Legge 15 dicembre 2004, n. 308)

Ferma protesta di molte Associazioni ambientaliste

L’associazione Ambiente e Lavoro aderisce alla posizione nazionale di ferma protesta assunta da molte Associazioni nazionali di protezione ambientale per le modalità con cui il Ministero dell’Ambiente avrebbe preteso di avviare le consultazioni previste dal comma 14 della “Legge delega in campo ambientale” (il testo del documento congiunto e finale delle associazioni è in via di approvazione). Le associazioni ritengono che il parere delle
Associazioni debba avvenire su un testo in fase di elaborazione e non un
testo già definito ed approvato dal Consiglio dei Ministri e che la loro funzione debba essere propositiva e non da spettatori. La protesta nasce dal fatto che il 21 luglio 2005 il Ministero dell’Ambiente ha convocato le Associazioni ambientaliste, con lettera a firma del Prof. Paolo Togni (prot. Gab/2005/6242/109), in cui non si faveva alcun richiamo al Decreto 7 giugno 2005.
Essendo stata approvata la legge delega il 15 dicembre 2004 ed essendo già state nominate le apposite commissioni consultive nel gennaio di quest’anno, era logico e legittimo aspettarsi che, dopo sei mesi di lavoro, la consultazione avvenisse sottoponendo alle associazioni di protezione ambientale le bozze dei decreti legislativi predisposti.
Ciò non è avvenuto, e non solo, ma si sarebbe preteso di avviare un confronto assolutamente generale su una serie di linee di indirizzo consegnate al momento stesso della riunione (contenenti null’altro di quanto già scritto nell’ambito della legge delega), e addirittura è stato esplicitamente dichiarato che le associazioni ambientaliste vedranno i testi predisposti solo dopo che questi saranno formalmente approvati in sede di Consiglio dei ministri.
—————- omissis —————–
In conclusione, le Associazioni firmatarie esprimeranno in un documento congiunto vivo rammarico per il fatto che le Associazioni ambientaliste e dei consumatori abbiano avuto opportunità di partecipazione diverse rispetto a quelle di altri soggetti individuati dal comma 14 della L. 308/2004 e, nel ringraziare per l’attenzione, si riservano … (iniziative) … qualora le consultazioni non dovessero avvenire con le modalità previste dalla legge e nei dovuti termini concreti e reali.

Approfondimenti

Precedente

Prossimo