Consumo di energia: progettazione ecocompatibile dei prodotti

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 191/29 del 22 luglio 2005 è pubblicata la Direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2005 relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE, su proposta della Commissione, ha adottato la direttiva 2005/32/CE del 6 luglio 2005 considerando le disparità esistenti tra le normative e le disposizioni amministrative adottate dagli Stati membri con riguardo alla progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e tenendo presente che tali disparità possono creare ostacoli al commercio e distorcere la concorrenza nella Comunità e quindi avere un’incidenza diretta sulla realizzazione e sul funzionamento del mercato interno.Infatti, l’armonizzazione delle normative nazionali costituisce l’unico mezzo per evitare tali ostacoli al commercio e la concorrenza sleale.
Poiché ai prodotti che consumano energia è imputabile una quota consistente dei consumi di risorse naturali e di energia nella Comunità, oltre ad altri importanti impatti ambientali di altro tipo, nell’interesse dello sviluppo sostenibile deve essere incoraggiato il continuo alleggerimento dell’impatto ambientale complessivo, identificando le principali fonti di impatto ambientale negativo e quindi evitando il trasferimento dell’inquinamento quando tale alleggerimento non comporta costi eccessivi.
Con l’adozione della direttiva 2005/32/CE viene pertanto fissato un quadro per l’elaborazione di specifiche comunitarie per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia nell’intento di garantire la libera circolazione di tali prodotti nel mercato interno.
Tale direttiva prevede che le misure di esecuzione di tali specifiche ai prodotti che consumano energia debbano essere ottemperate affinchè i prodotti stessi possano essere immessi sul mercato e/o messi in servizio. La direttiva vuole contribuire allo sviluppo sostenibile accrescendo l’efficienza energetica e il livello di protezione ambientale, migliorando allo stesso tempo la sicurezza dell’approvvigionamento energetico.
Prima di immettere sul mercato e/o mettere in servizio un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione, il fabbricante o il suo mandatario accertano la conformità di tale prodotto a tutte le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile.
Gli Stati membri dovranno assicurarsi, nella misura del possibile , che siano adottate le appropriate disposizioni per consentire la consultazione delle parti interessate a livello nazionale in merito al processo di preparazione e monitoraggio delle norme armonizzate.
La direttiva prevede che, in conformità delle misure di esecuzione applicabili, i fabbricanti forniscano ai consumatori l’informazione necessaria sul ruolo che essi possono svolgere in materia di uso sostenibile del prodotto, oltre a fornire il profilo ecologico del prodotto e i vantaggi dell’ecoprogettazione, qualora richiesto dalla misura di esecuzione.
Gli Allegati alla direttiva riportano la “Metodologia per l’elaborazione di specifiche generali per la progettazione ecocompatibile”,, comprese le specifiche per la fornitura delle informazioni, le specifiche per il fabbricante e la “Metodologia per la definizione delle specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile” il simbolo della “Marcatura CE”, la procedura per il “Controllo della procedura interna” , il “Sistema di gestione di valutazione delle conformità” , l’indicazione dei dati per la “Dichiarazione CE di conformità”.e, infine, il “Contenuto delle misure di esecuzione”.
Gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro l’11 agosto 2007.

Fonte: Eur-Lex

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