Beni culturali e distanza tra le costruzioni: chiarimento della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 232 del 18 giugno 2005, ha fornito, ai fini della tutela dei beni culturali, un chiarimento in merito alla disciplina delle distanze fra costruzioni, riferendosi ad una legge della Regione Veneto in tema di “governo del territorio”.

Sulla disciplina delle distanze fra costruzioni, ai fini della tutela dei beni culturali

da parte delle regioni, è pervenuto un chiarimento dalla Corte Costituzionale la quale si è trovata a decidere sulla legittimità di una legge della Regione Veneto in tema di “governo del territorio” .
La controversia è stata sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a proposito degli articoli 40 e 50 comma 8, lettera c) della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 (“Norme per il governo del territorio), dove, in particolare all’art. 40, è previsto che il Piano di assetto del territorio, previa analisi dei manufatti e degli spazi liberi esistenti nei centri storici, determini – anche relativamente alle ville venete di cui alla pubblicazione dell’apposito Istituto regionale “Ville Venete – Catalogo e Atlante del Veneto”, nonché agli edifici e complessi di valore monumentale e territoriale – le categorie in cui gli stessi debbono essere raggruppati per le loro caratteristiche tipologiche, attribuendo in tal modo valori di tutela e, quindi, individuando per ciascuna categoria gli interventi e le destinazioni d’uso ammissibili”. Inoltre, prevede che sia il Piano degli interventi (PT) ad attribuire a ciascun manufatto le caratteristiche tipologiche di riferimento tra quelle determinate dal PAT, nonché la corrispondente categorie di intervento edilizio.Quanto all’art. 5° della stessa Legge regionale, con tale disposizione si è prevista la possibilità che i Piani regolatori generali definiscano distanze minori di quelle stabilite dall’articolo 9 del D.M. 1444 del 1968, “nelle zone territoriali omogenee B e C1 qualora, fermo restando per le nuove costruzioni il rispetto delle distanze dal confine previste dal piano regolatore generale che comunque non possono essere inferiori a cinque metri, gli edifici antistanti a quelli da costruire siano stati realizzati legittimamente ad una distanza dal confine inferiore”.
Con la Sentenza della Corte Costituzionale n. 232 del 18.6.2005, viene stabilito la fissazione di una distanza minima tra edifici essendo materia dell’ordinamento civile è “di competenza legislativa dello Stato”, la Legge Regionale potrà esercitare in sede urbanistica una competenza soltanto concorrente. Questo significa che in sede locale, e “nei limiti della ragionevolezza”, possono consentirsi delle deroghe, purchè ci si avvalga di “strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio” al cui interno dette deroghe devono contenersi.

Approfondimenti

Precedente

Prossimo