Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 211/11 del 13-8-2005 è pubblicato il Regolamento (CE) n. 1336/2005 della Commissione del 12 agosto 2005 recante modifica dellallegato III del regolamento(CE)n.2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e allindicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.
Il Regolamento (CEE) n. 2091/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 riguarda il metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e lindicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari. Considerato che in base allarticolo 8 di tale regolamento il sistema di controllo viene applicato a tutte le attività svolte dagli operatori durante tutto il processo di produzione, preparazione e commercializzazione, affinché siano debitamente incluse tutte le attività di tali operatori e che quindi occorre estendere lapplicazione delle disposizioni generali contenute nellallegato III del regolamento, con ladozione del Regolamento (CE) N. 1336/2005 della Commissione del 12 agosto 2005 viene modificato il citato allegato III. Tale modifica riguarda in particolare la frequenza dei controlli a campione in rapporto con i rischi di inosservanza del regolamento (CEE) n.2092/91. Infatti, con il nuovo regolamento è previsto che lorganismo o lautorità di controllo effettuino almeno una volta allanno un controllo fisico completo di tutti gli operatori. Lorganismo o lautorità di controllo può prelevare campioni per la ricerca di prodotti non autorizzati o per individuare tecniche di produzione non conformi al regolamento. Possono essere inoltre prelevati e analizzati campioni per scoprire eventuali contaminazioni da parte di prodotti non autorizzati. Tuttavia tali analisi sono obbligatorie qualora si sospetti lutilizzazione di prodotti non autorizzati. Lorganismo o lautorità di controllo possono, comunque, eseguire visite di controllo a campione, con o senza preavviso, sulla base di una valutazione generale del rischio di inosservanza del regolamento.Lunità o gli stabilimenti di produzione devono tenere una contabilità di magazzino e una contabilità finanziaria che consentano alloperatore dellorganismo di controllo di identificare, in particolare, il fornitore o lesportatore dei prodotti, la natura e la quantità dei prodotti agricoli che sono stati loro consegnati e, se del caso,di tutti i materiali acquistati, indicando la destinazione data a tali materiali e, se del caso, la formulazione dei mangimi composti per animali.
Fonte: Eur-Lex
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