Sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 2005 è pubblicato il Decreto Legge 17 agosto 2005, n. 163 recante Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture.
Il Decreto-Legge 17 agosto 2005, n. 163 è stato emanato ritenendo necessario ed urgente adottare disposizioni volte ad assicurare la funzionalità e lefficienza del settore della infrastrutture, in particolare per la funzionalità del Registro Italiano Dighe (RID).
Larticolo del Decreto-Legge recita che:
1.Allarticolo 1 della Legge 30 dicembre 2004,n.311, dopo il comma 119 è inserito il seguente:
119bis.Il Registro Italiano Dighe può procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, tramite convenzione o altra forma di flessibilità e di collaborazione, nel limite massimo di euro 2.500.000,000. I relativi oneri sono posti a carico del Registro Italiano Dighe.2.Il Registro Italiano Dighe provvede, per lanno 2005,allattuazione dellarticolo 2, comma 1,del decreto-legge 29 marzo 2004,n.79, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2004,n.139, in deroga a quanto previsto dallarticolo, comma 57, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311.Conseguentemente, per la compensazione degli effetti finanziari che ne derivano, per lanno 2005, sul fabbisogno e sullindebitamento netto, lautorizzazione di spesa di cui al comma 27 dellarticolo 1 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotta di 17.500.000,000 euro.
Larticolo del Decreto-Legge recita che:
1.Allarticolo 1 della Legge 30 dicembre 2004,n.311, dopo il comma 119 è inserito il seguente:
119bis.Il Registro Italiano Dighe può procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, tramite convenzione o altra forma di flessibilità e di collaborazione, nel limite massimo di euro 2.500.000,000. I relativi oneri sono posti a carico del Registro Italiano Dighe.2.Il Registro Italiano Dighe provvede, per lanno 2005,allattuazione dellarticolo 2, comma 1,del decreto-legge 29 marzo 2004,n.79, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2004,n.139, in deroga a quanto previsto dallarticolo, comma 57, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311.Conseguentemente, per la compensazione degli effetti finanziari che ne derivano, per lanno 2005, sul fabbisogno e sullindebitamento netto, lautorizzazione di spesa di cui al comma 27 dellarticolo 1 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotta di 17.500.000,000 euro.
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