Nella riunione del 14 luglio 2005, il Garante per la protezione dei dati personali, vista la disciplina sulla raccolta differenziata dei rifiuti, ha stabilito che viola la privacy lobbligo previsto da alcuni Comuni di far utilizzare ai cittadini sacchetti dei rifiuti trasparenti o con etichette adesive nominative per la raccolta porta a porta.
Dunque, anche nella raccolta differenziata dei rifiuti occorre mantenere la riservatezza.Lo ha stabilito il Garante della Privacy per la protezione dei dati personali nelle indicazioni del 14 luglio 2005 il cui testo riportiamo nel link.
Infatti, viola la privacy lobbligo previsto da alcuni comuni di far utilizzare ai cittadini sacchetti dei rifiuti trasparenti o con etichette adesive nominative per la raccolta porta a porta. Lecito invece contrassegnare il sacchetto con un codice a barre, un microchip o con etichette intelligenti.Il provvedimento a carattere generale del Garante della privacy fa seguito a vari quesiti di enti locali e a numerosi reclami e segnalazioni di cittadini che lamentavano una possibile violazione della riservatezza, derivante soprattutto dalle modalità di raccolta dei rifiuti e dai controlli amministrativi, riguardo ai dati personali rilevabili attraverso i sacchetti stessi o dallispezione del loro contenuto.Il Garante ha rilevato che la raccolta differenziata, prevista da specifiche norme, risponde ad un importante interesse pubblico. Ma non ha ritenuto proporzionato lobbligo imposto da alcuni enti locali ad utilizzare sacchetti trasparenti per la raccolta porta a porta, perché chiunque si trovi a transitare sul pianerottolo o nellarea antistante labitazione può visionare agevolmente il contenuto. Sproporzionata anche per la misura che obbliga ad applicare al sacchetto targhette adesive in cui sia riportato a vista nominativo ed indirizzo della persona cui si riferiscono i rifiuti, in particolare se lasciati in strada. Invasiva è stata ritenuta anche la pratica di ispezioni generalizzate dei sacchetti.Gli organi addetti ai controlli possono procedere ad ispezioni selettive solo nei casi in cui abbiano ragione di ritenere che i rifiuti siano stati lasciati senza osservare le norme in materia di raccolta differenziata e il cittadino non sia identificabile in altro modo. Sì,invece, a codici a barre, microchip o Rfid che consentono di delimitare lidentificabilità della persona solo nel caso in cui sia accertata la violazione delle norme sulla raccolta differenziata. In questo modo gli operatori che verificano lomogeneità del contenuto del sacchetto (carta, vetro, plastica) non vengono a conoscenza dellidentità della persona, che rimane riservata fino alla decodifica del codice a barre o del microchip da parte dei soggetti che applicano la sanzione.
Infatti, viola la privacy lobbligo previsto da alcuni comuni di far utilizzare ai cittadini sacchetti dei rifiuti trasparenti o con etichette adesive nominative per la raccolta porta a porta. Lecito invece contrassegnare il sacchetto con un codice a barre, un microchip o con etichette intelligenti.Il provvedimento a carattere generale del Garante della privacy fa seguito a vari quesiti di enti locali e a numerosi reclami e segnalazioni di cittadini che lamentavano una possibile violazione della riservatezza, derivante soprattutto dalle modalità di raccolta dei rifiuti e dai controlli amministrativi, riguardo ai dati personali rilevabili attraverso i sacchetti stessi o dallispezione del loro contenuto.Il Garante ha rilevato che la raccolta differenziata, prevista da specifiche norme, risponde ad un importante interesse pubblico. Ma non ha ritenuto proporzionato lobbligo imposto da alcuni enti locali ad utilizzare sacchetti trasparenti per la raccolta porta a porta, perché chiunque si trovi a transitare sul pianerottolo o nellarea antistante labitazione può visionare agevolmente il contenuto. Sproporzionata anche per la misura che obbliga ad applicare al sacchetto targhette adesive in cui sia riportato a vista nominativo ed indirizzo della persona cui si riferiscono i rifiuti, in particolare se lasciati in strada. Invasiva è stata ritenuta anche la pratica di ispezioni generalizzate dei sacchetti.Gli organi addetti ai controlli possono procedere ad ispezioni selettive solo nei casi in cui abbiano ragione di ritenere che i rifiuti siano stati lasciati senza osservare le norme in materia di raccolta differenziata e il cittadino non sia identificabile in altro modo. Sì,invece, a codici a barre, microchip o Rfid che consentono di delimitare lidentificabilità della persona solo nel caso in cui sia accertata la violazione delle norme sulla raccolta differenziata. In questo modo gli operatori che verificano lomogeneità del contenuto del sacchetto (carta, vetro, plastica) non vengono a conoscenza dellidentità della persona, che rimane riservata fino alla decodifica del codice a barre o del microchip da parte dei soggetti che applicano la sanzione.
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