Con Circolare N. 75 del 13 giugno 2005 avente per oggetto la disciplina transitoria dei contratti di formazione e lavoro, lINPS fornisce le Istruzioni operative per la fruizione, da parte delle aziende autorizzate dallo stesso Istituto previdenziale, dei benefici contributivi previsti dal D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251.
Nella Premessa alla Circolare n. 75 del 13 giugno 2005 riguardante la Disciplina dei contratti di formazione e lavoro-Agevolazioni contributive a favore dei datori di lavoro, lIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS) precisa che larticolo 14 del decreto legislativo 6 ottobre 2004,n.251 (allegato 1), correttivo del Decreto legislativo n. 276/2003 in materia di occupazione e di mercato del lavoro, ha introdotto un apposito regime transitorio per i contratti di formazione e lavoro i cui progetti fossero stati autorizzati entro il 23 ottobre 2003.
La citata disposizione ha, tra laltro , previsto esplicitamente una procedura di autorizzazione per laccesso ai benefici contributivi di cui alla disciplina prevista al decreto n. 276/2003. Con riferimento ai lavoratori assunti con CFL (contratto di formazione e lavoro)secondo la disciplina transitoria, è stato chiarito che, stante limpianto legislativo,nelle more del completamento della suddetta procedura i datori di lavoro erano tenuti a versare la contribuzione con misura intera, senza poter operare alcuna forma di riduzione.
Come reso noto con un recente messaggio, lIstituto ha ora portato a termine le necessarie operazioni e ha inoltrato ai datori di lavoro interessati la comunicazione ufficiale dellesito delle domande di ammissione ai benefici contributivi in oggetto.
Con la presente Circolare si forniscono, quindi, le modalità operative alle quali i datori di lavoro autorizzati dovranno attenersi per il recupero della maggiore contribuzione versata.
La citata disposizione ha, tra laltro , previsto esplicitamente una procedura di autorizzazione per laccesso ai benefici contributivi di cui alla disciplina prevista al decreto n. 276/2003. Con riferimento ai lavoratori assunti con CFL (contratto di formazione e lavoro)secondo la disciplina transitoria, è stato chiarito che, stante limpianto legislativo,nelle more del completamento della suddetta procedura i datori di lavoro erano tenuti a versare la contribuzione con misura intera, senza poter operare alcuna forma di riduzione.
Come reso noto con un recente messaggio, lIstituto ha ora portato a termine le necessarie operazioni e ha inoltrato ai datori di lavoro interessati la comunicazione ufficiale dellesito delle domande di ammissione ai benefici contributivi in oggetto.
Con la presente Circolare si forniscono, quindi, le modalità operative alle quali i datori di lavoro autorizzati dovranno attenersi per il recupero della maggiore contribuzione versata.
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