Recepite le norme comunitarie sulle perturbazioni radioelettriche dei veicoli

Nel S.O. n. 146 della Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2005 è pubblicato il Decreto 6 giugno 2005 riguardante il Recepimento della direttiva 2004/104/CE della Commissione del 14 ottobre 2004 che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/245/CEE relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli.

Vista la rettifica della citata direttiva 2004/104/CE della Commissione del 14 ottobre 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 56 del 2 marzo 2005, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato il Decreto 6 giugno 2005 con il quale viene recepita la stessa originaria direttiva relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli e che modifica la direttiva 70/156/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
L’articolo 1 del Decreto ministeriale recita che:
“1.Gli allegati al decreto del ministro per i trasporti e l’aviazione civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 72/245/CEE relativa alla soppressione dei disturbi radioelettrici prodotti dai motori ad accensione comandata, e successive modificazioni, sono sostituiti dagli allegati, elenco degli allegati ed allegati da I a Z, al presente decreto che ne costituisce parte integrante:
L’articolo 2 dello stesso decreto ministeriale recita che:
“1.A decorrere dal 1° gennaio 2006, per i veicoli, i componenti o le entità tecniche che soddisfano i requisiti degli allegati da I a Z del decreto del Ministro dei trasporti e l’aviazione civile 5 agosto 1974 come sostituiti dal presente decreto, non è consentito per motivi di compatibilità elettromagnetica:
a) rifiutare il rilascio dell’omologazione nazionale, o
b) rifiutare l’immatricolazione, vietare la vendita o la messa in circolazione:
“2.A decorrere dal 1° luglio 2006, per un tipo di veicolo, di componente o di entità tecnica che non soddisfa i requisiti degli allegati da I a X del decreto del Ministro per i trasporti e l’aviazione civile 5 agosto 1974 come sostituiti dal presente decreto, è rifiutato il rilascio dell’omologazione CE e dell’omologazione nazionale per motivi di compatibilità elettromagnetica.
“3.A decorrere dal 1° gennaio 2009, se non sono soddisfatti i requisiti degli allegati da I a X del citato decreto del 1974..come sostituiti dal presente decreto, per motivi di compatibilità elettromagnetica:
a) non sono più considerati validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi a norma del decreto medesimo, e b) non è consentita l’immatricolazione ed è vietata la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi.
“4.A decorrere dal 1° gennaio 2009 le disposizioni di cui agli allegati da I a X del citato decreto del 1974 come sostituiti dal presente decreto, relative alla compatibilità elettromagnetica, si applicano ai componenti o alle entità tecniche ai fini dell’art. 7, comma 2 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni”.

Approfondimenti

Precedente

Prossimo